Responsabile: Dott.ssa Serena Sudati
Orari di apertura al pubblico
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PROCEDIMENTI E MODULISTICA UFFICIO ANAGRAFE
Autenticare le copie di documenti
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Codice Civile, art. 2719).
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 18 prevede che: “Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.”
L'autenticazione delle copie può essere fatta:
- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale
- dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente
- da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'attestazione di conformità all'originale è apposta in calce alla copia e deve contenere:
- la data e il luogo del rilascio
- il numero dei fogli di cui è composto il documento
- il nome, cognome, la qualifica, la firma per esteso del pubblico ufficiale autorizzato
- il timbro dell'ufficio.
Se la copia dell'atto o documento è formata da più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Attestare la conformità di una copia con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 19 prevede che: “La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà [...] può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.”
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 19-bis prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta la conformità di una copia può essere apposta in calce alla copia stessa.
Attestare la conformità di copie informatiche
L'attestazione di conformità della copia può riguardare anche documenti informatici.
il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 22 prevede che: “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato [...].”
il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23 prevede che: “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”
il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23-bis prevede che: “Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, [...], hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”
il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23-ter prevede che: “Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata.”
Atti e documenti da presentare all'estero
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione di conformità dell'originale fatta dal Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dal competente ufficio della Prefettura.
NORMATIVA:
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
- Disciplina dell'imposta di bollo - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Anagrafe
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Rilascio immediato ove possibile
Autenticare le sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
L'autenticazione [della sottoscrizione] consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive (Codice Civile, art. 2703).
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 21 prevede che la firma apposta sul documento debba essere autenticata solo quando un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono presentate:
- a soggetti privati (banche, assicurazioni, ecc.)
- a soggetti pubblici ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio la delega alla riscossione della pensione).
Il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 2 prevede che infatti le norme del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa si possano applicare anche ai privati che vi consentono.
L'autenticità della sottoscrizione deve essere attestata da un pubblico ufficiale:
- notaio
- cancelliere
- segretario comunale
- dipendente addetto a ricevere la documentazione
- altro dipendente incaricato dal sindaco.
L’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione: il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata effettuata in sua presenza, previo accertamento dell’identità personale del dichiarante. Sull'atto devono essere riportate le seguenti informazioni:
- modalità di identificazione
- data e il luogo di autenticazione
- nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale
- firma del pubblico ufficiale
- timbro dell’ufficio.
Requisiti soggettivi
Possono chiedere l'autentica:
- i maggiorenni capaci di intendere e di volere, previo accertamento dell'identità
- gli interdetti, in questo caso la firma è apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina
- chi non sa o non può firmare. In questo caso il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
Firme elettroniche e digitali
L'autenticazione può essere richiesta anche per le firme elettroniche e per le firme elettroniche avanzate infatti il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 25 prevede che: “L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.”
La firma digitale, invece non richiede di essere autenticata, dal momento che il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-ter prevede che: “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.”
Atti e documenti in lingua straniera
Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in italiano.
Atti e documenti da presentare all'estero
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del pubblico ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata e apostillata" dalla Prefettura.
Quando è possibile l'autentica di firma
L'autenticazione può essere chiesta:
- se il testo della dichiarazione rimane nell'ambito consentito (non sono ammesse manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, autorizzazioni, deleghe, rinunce, contratti, scritture private, procure)
- per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli) (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7)
- per la nomina del difensore nei procedimenti giudiziari in materia penale
- per il consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (Legge 04/05/1983, n. 184, art. 31)
- per le procedure di elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti, nonché dei revisori dei conti (sulla busta contenente la scheda di valutazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 08/07/2005, n. 169).
NORMATIVA:
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
- Diritto del minore ad una famiglia - Affidamento ed adozione - Legge 4 maggio 1983 n. 184
- Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 7. Legge 4 agosto 2006 n. 248
- Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169
- Disciplina dell'imposta di bollo - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Anagrafe
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Rilascio immediato ove possibile
Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati
I beni mobili registrati sono quelli identificati dal Codice Civile, art. 2683:
- le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal Codice della navigazione, art. 146
- gli aeromobili iscritti nei registri indicati dal Codice della navigazione, art. 753
- gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico PRA (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi con portata superiore a 3,5 tonnellate).
Il Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7 ha stabilito che: “L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali [...].”
Una volta predisposti gli atti di vendita secondo le indicazioni reperibili sul sito dell'Automobile Club d'Italia è possibile recarsi presso gli sportelli di un qualsiasi Comune per ottenere l'autenticazione della firma.
Requisiti soggettivi
Possono chiedere l'autentica:
- i maggiorenni capaci di intendere e di volere, previo accertamento dell'identità
- gli interdetti, in questo caso la firma è apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina
- chi non sa o non può firmare. In questo caso il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
NORMATIVA:
- Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 7. Legge 4 agosto 2006 n. 248
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Anagrafe
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Rilascio immediato ove possibile
Chiedere la legalizzazione di fotografia
Legalizzare una fotografia significa accertare la corrispondenza tra la fotografia, la persona interessata e i suoi dati anagrafici.
Serve per ottenere, da parte di una Pubblica Amministrazione, documenti personali come passaporto, licenze di caccia, licenza di pesca, patente di guida e nautica, porto d’armi.
La legalizzazione può essere effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni al rilascio dei documenti (per esempio la Questura per la domanda di passaporto o la Motorizzazione Civile per chiedere la patente) oppure dal Comune. Le fotografie possono infatti essere legalizzate anche dal dipendente incaricato dal sindaco (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 34).
La legalizzazione di una fotografia vale sei mesi.
Legalizzare una fotografia per l'estero
Se si vuole dare validità giuridica al documento anche all'estero, è necessario che la sottoscrizione dell'ufficiale d'anagrafe venga a sua volta legalizzata dalla Prefettura di riferimento.
NORMATIVA:
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
- Disciplina dell'imposta di bollo - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Anagrafe
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Rilascio immediato ove possibile
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
È un documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 46, la dichiarazione può riguardare i seguenti stati, qualità personali e fatti:
1.data e il luogo di nascita
2.residenza
3.cittadinanza
4.godimento dei diritti civili e politici
5.stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
6.stato di famiglia
7.esistenza in vita
8.nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
9.iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
10.appartenenza a ordini professionali
11.titolo di studio, esami sostenuti
12.qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
13.situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
14.assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
15.possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
16.stato di disoccupazione
17.qualità di pensionato e categoria di pensione
18.qualità di studente
19.qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
20.iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
21.tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
22.di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
23.di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
24.di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 08/06/2001, n. 231
25.qualità di vivenza a carico
26.tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
27.di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 48 Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. La validità temporale dei certificati è definita dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41: “i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.”
NORMATIVA:
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Modelli di autocertificazione:
Data e luogo di nascita
Residenza
Cittadinanza
Godimento dei diritti civili e politici
Stato civile: celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a
Stato di famiglia
Esistenza in vita
Nascita del figlio
Morte di un parente (coniuge, genitore, figlio...)
Titolo di studio
Completa
(Utilizzabile per: Iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, Appartenenza a ordini professionali, Qualifica professionale, Reddito, situazione economica, Assolvimento di obblighi contributivi, Possesso e numero di codice fiscale/partita, IVA e tutti i dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria, Stato di disoccupazione, qualità di pensionato, qualità di studente, Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili, Iscrizione presso associazioni, ecc., Adempimento degli obblighi militari)
Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
Cambiare abitazione
Il cambio di abitazione avviene quando un cittadino o una famiglia si trasferiscono sempre all’interno dello stesso Comune.
Per cambiare la propria abitazione occorre presentare apposita dichiarazione.
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO RESIDENZA
Dalla data della dichiarazione il cittadino potrà utilizzare l’autocertificazione e, a decorrere dal terzo giorno, se occorre potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia con il nuovo indirizzo.
Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).
Il Comune si farà carico di segnalare il nuovo indirizzo ai seguenti enti:
- Motorizzazione civile
- INPS
- Agenzia delle Entrate.
Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani.
NORMATIVA: Dpr 223/1989
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 2 gg lavorativi per l'iscrizione, 45 gg per l'accertamento dei requisiti
Cambiare residenza
Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall’estero in un altro Comune italiano. La dichiarazione può essere presentata da cittadini o nuclei familiari che:
- sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un altro Comune italiano
- sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
- sono stati cancellati per irreperibilità
- provengono dall'estero.
Per trasferire la propria residenza occorre presentare apposita dichiarazione al nuovo Comune.
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO RESIDENZA
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente. Se maggiorenni devono anche obbligatoriamente sottoscrivere il modulo di dichiarazione di residenza.
Nel caso in cui ci si aggreghi ad un nucleo familiare già residente serve la firma di uno dei componenti della famiglia ospitante.
Documenti da allegare in casi specifici:
- il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'Allegato A Allegato A;
- il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'Allegato B Allegato B;
- il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti;
Modalità di presentazione:
Il modulo completo di tutti gli elementi essenziali può essere presentato entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento:
- personalmente all'Ufficio Anagrafe;
- con spedizione con raccomandata a Comune di Crotta d’Adda – via Roma 47 – 26020 Crotta d’Adda;
- con fax al numero 0372722671;
- in via telematica con posta elettronica certificata sottoscrivendo la dichiarazione con firma digitale e trasmettendola attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente alla PEC del Comune di Crotta d’Adda: comune.crottadadda@pec.regione.lombardia.it;
- in via telematica con posta elettronica ordinaria scansionando la dichiarazione con firma autografa e trasmettendola a: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it.
Tempi di risposta da parte dell'Ufficio Anagrafe:
Il cambio di residenza decorre sempre dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza.
Entro due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della dichiarazione, il richiedente è iscritto in anagrafe e può ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro Comune italiano, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi, il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate dal Comune di Crotta d’Adda tutte le ulteriori certificazioni anagrafiche.
Il Comune, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, procede all'accertamento dell'effettiva dimora abituale. Trascorso tale termine, senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, la pratica di variazione anagrafica si ritiene giuridicamente conclusa (silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990).
L'ufficio Anagrafe attiva anche la procedura di cambio di residenza sulla patente di guida e sui libretti di circolazione di tutti i veicoli intestati. Il cittadino, che deve indicare in modo preciso e dettagliato tali dati nel modulo di dichiarazione di residenza, riceverà a casa direttamente dalla Motorizzazione Civile le etichette adesive da incollare su patenti e libretti.
Non è necessaria alcuna modifica sulla carta d'identità in corso di validità.
Sanzioni previste:
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione falsa presentata, nonché l'obbligo di denuncia penale alla competente autorità di pubblica sicurezza.
In questi casi l'Ufficio Anagrafe provvede anche al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di residenza.
Dalla data della dichiarazione il cittadino potrà usufruire dell’autocertificazione e, a decorrere dalla registrazione della pratica, potrà ottenere il certificato di residenza e di stato di famiglia.
Il cittadino, se italiano, sarà iscritto d'ufficio nelle liste elettorali, in occasione della prima revisione elettorale utile.
Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).
Il Comune si farà carico di segnalare il nuovo indirizzo ai seguenti enti:
- Motorizzazione civile
- INPS
- Agenzia delle Entrate
Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani.
NORMATIVA: Dpr 223/1989
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 2 gg lavorativi per l'iscrizione, 45 gg per l'accertamento dei requisiti
CAMBIO DI RESIDENZA PER ALTRO COMUNE (EMIGRAZIONI)
Il cittadino che trasferisce la residenza in un altro Comune italiano deve contattare direttamente il Comune presso il quale sposta la residenza per ottenere l'iscrizione anagrafica.
Trasferire la residenza all'estero
Il cittadino che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato italiano dello stato in cui ha stabilito la propria residenza oppure, prima di espatriare, può rendere la dichiarazione al Comune italiano di residenza. In questo caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL'ESTERO
Modalità di presentazione:
Il modulo completo di tutti gli elementi essenziali può essere presentato:
- personalmente all'Ufficio Anagrafe;
- con spedizione con raccomandata a Comune di Crotta d’Adda – via Roma 47 – 26020 Crotta d’Adda;
- con fax al numero 0372722671;
- in via telematica con posta elettronica certificata sottoscrivendo la dichiarazione con firma digitale e trasmettendola attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente alla PEC del Comune di Crotta d’Adda: comune.crottadadda@pec.regione.lombardia.it;
- in via telematica con posta elettronica ordinaria scansionando la dichiarazione con firma autografa e trasmettendola a: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it.
Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’AIRE. La cancellazione dal registro della popolazione residente e l’iscrizione all’AIRE decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’AIRE sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’AIRE viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dal registro della popolazione residente l’iscrizione all'AIRE saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.
NORMATIVA: Legge 27 ottobre 1988, n. 470
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 gg dal ricevimento della pratica consolare
Certificazione di esistenza in vita
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
La normativa vigente (*) infatti obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l'autocertificazione oppure, a seconda dei casi, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
(*) Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012" - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"
L'Ufficio Anagrafe può rilasciare la certificazione di esistenza in vita, in carta da bollo o in carta libera per gli usi espressamente previsti dalla legge.
Costo del procedimento:
- € 0,52 per diritti di segreteria + € 16,00 per marca da bollo in carta legale
- € 0,26 per diritti di segreteria se in carta libera, solo per gli usi per i quali la legge prevede l'esenzione.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Rilascio immediato, ove possibile
Chiedere il rilascio di certificati anagrafici
Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati:
- certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana
- certificato di godimento di diritti politici: dimostra di poter esercitare il diritto di voto e serve a dimostrare di non aver perso il godimento dei diritti politici, in seguito a cause ostative
- certificato di residenza: attesta l'effettiva dimora nel Comune. Alle persone emigrate o cancellate è rilasciato il certificato di residenza storico, alla data dell'emigrazione o della cancellazione
- certificato di residenza per cittadini italiani residenti all'estero (AIRE): tutti i certificati finora elencati possono essere rilasciati con le stesse modalità anche per i cittadini italiani residenti all'estero, cioè iscritti nell'AIRE
- certificato di residenza storico: è relativo a una singola persona e riporta le variazioni di residenza di persone residenti, immigrate o emigrate dal Comune, attestando, con le relative date, tutti i cambi di indirizzo avvenuti. Prima di richiedere il certificato storico di famiglia e di residenza, è possibile presentare richiesta di ricerca storica per verificare la presenza dei dati nei registri, soprattutto quando non si è sicuri della situazione dei propri antenati
- certificato di stato libero: serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a)
- certificato di stato di famiglia: riporta la composizione della famiglia anagrafica
- certificato di stato di famiglia storico: documenta la composizione della famiglia anagrafica e le sue variazioni nel corso del tempo, dalla sua formazione alla sua cessazione. È come se fosse la fotografia della famiglia in un preciso istante nel passato, dove vengono indicati tutti i componenti, compresi quelli non legati da vincolo parentale
- certificato atipico: contiene informazioni tratte da pubblici registri, attendibili sino a prova contraria, non altrimenti certificabili. Il cittadino ha talvolta necessità di ottenere documenti di sintesi circa elementi contenuti o dedotti da atti di stato civile e di anagrafe, e dall’esame di più registri e documenti si può giungere a formare attestazioni o certificazioni conclusive. La certificazione che si può ricavare dal complesso di queste informazioni è quindi chiamata "atipica", in quanto non nominata, e compete a chi la emette attribuirle un nome, variamente composto in ragione dei diversi dati riportati nel documento
- certificato cumulativo: dà la possibilità di avere su un unico certificato diverse tipologie di certificazione.
Requisiti soggettivi
Se non sussistono divieti di legge, i certificati possono essere rilasciati a chiunque ne abbia motivato interesse e conosca tutti i dati necessari per fare la domanda.
In particolare, l'ufficiale di anagrafe può rilasciare i certificati di residenza e stato di famiglia o ogni altra informazione contenuta a chiunque li richieda, fatto salvo i casi di divieto espressi dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 35.
Nel caso dei comuni iscritti all'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) i certificati anagrafici di stato di famiglia e residenza possono essere rilasciati anche da ufficiali di anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
Utilizzo dei certificati
Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il certificato è in questo caso sostituito con l’autocertificazione. I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.
Validità dei certificati
La validità dei certificati è di:
- tre mesi dalla data di rilascio per i comuni iscritti all'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 33)
- sei mesi dalla data di rilascio per i restanti Comuni.
NORMATIVA: DPR 223/1989
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Rilascio immediato, ove possibile
Convivere
I conviventi di fatto sono due persone di qualunque sesso:
- maggiorenni
- stabilmente conviventi
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
- senza rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
La Legge 20/05/2016, n. 76 formalizza le convivenze di fatto e stabilisce i diritti dei conviventi.
I diritti dei conviventi
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti del coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
Malattia, ricovero o morte
I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto può incaricare l'altro, in forma scritta e autografa, come suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
- per decisioni sulla propria salute, se incapace di intendere e di volere
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Se uno dei conviventi di fatto muore a causa di un fatto illecito commesso da un terzo, l'altro sarà risarcito con gli stessi criteri applicati per un coniuge.
Abitazione
Salvo quanto previsto dal Codice Civile, art. 337-sexies, se il proprietario della casa di comune residenza muore, il convivente può continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i cinque anni.
Se nella casa abitano anche figli minori o disabili del convivente, quest'ultimo può continuare ad abitarvi per almeno tre anni. Questo diritto viene meno se il convivente:
- smette di abitare stabilmente nella casa di comune residenza
- contrae matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto.
Se il convivente a cui è intestato il contratto di locazione della casa di comune residenza muore o recede, l'altro può succedergli nel contratto.
Alloggi ERP
Se appartenere a un nucleo familiare è un requisito di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto possono godere di questo titolo a parità di condizioni (Legge 20/05/2016, n. 76, art. 45).
Lavoro
Se un convivente di fatto lavora stabilmente nell'impresa dell'altro convivente, gli spetta una partecipazione:
- agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi
- agli incrementi dell'azienda commisurati al lavoro eseguito.
La partecipazione non spetta se i conviventi sono soci o hanno un contratto di lavoro subordinato (Legge 20/05/2016, n. 76, art. 46).
Tutore
Se uno dei due conviventi di fatto è stato dichiarato interdetto o inabilitato, l'altro può essere nominato suo tutore, curatore o amministratore di sostegno.
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono regolare il regime patrimoniale di coppia sottoscrivendo un contratto di convivenza.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
Il contratto di convivenza può contenere:
- la residenza
- le indicazioni su come ciascuno dei conviventi debba contribuire economicamente alle necessità della vita in comune
- il regime patrimoniale della comunione dei beni che può essere modificato in qualsiasi momento nel corso della convivenza con le stesse modalità di stesura del contratto.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
La copia del contratto è conservata agli atti dell'ufficio anagrafe e può essere visionata da chiunque ha valido interesse, come previsto dalla Legge 07/08/1990, n. 241, inviando apposita domanda di accesso agli atti.
NORMATIVA: Legge (Stato Italiano) 20-05-2016, n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
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Rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà
Le dichiarazioni sostitutive sono un importante strumento di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Dal 1° gennaio 2012, quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, i cittadini nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione non devono più fornire certificati o documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità, ma possono rilasciare dichiarazioni sostitutive dei certificati o dell'atto di notorietà.
L'Amministrazione deve avviare il procedimento amministrativo e, successivamente, verificare la veridicità delle dichiarazioni. Si inverte l'onere della prova: non è il cittadino a dover fornire prove documentali, ma è l'Amministrazione che, fidandosi del cittadino, deve provare l'eventuale falsità delle sue dichiarazioni.
Requisiti soggettivi
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 3 Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio possono essere rilasciate dai cittadini italiani e dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive per quelle materie per le quali esiste una convenzione tra l’Italia e il loro Paese di provenienza.
Requisiti oggettivi
Chi deve accettare le dichiarazioni sostitutive
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 2 le dichiarazioni sostitutive devono essere accettate:
- dalle Pubbliche Amministrazioni: le Aziende ed Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Università, gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado, l’Istituto autonomo case popolari, le Camere di Commercio, gli Enti pubblici non economici, il Servizio Sanitario Nazionale, ecc.
- dai gestori di pubblici servizi: enti o aziende quali l’Enel, le Ferrovie, la Rai, le Poste e le aziende locali che gestiscono l’erogazione di acqua e gas il trasporto urbano, gli edifici comunali, eccetera. I soggetti privati che svolgono attività per conto di soggetti pubblici come per esempio le banche che riscuotono tributi per conto di una pubblica amministrazione, sono da considerarsi, limitatamente a queste attività, gestori di pubblico servizio.
L’Autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione nell'ambito dell’esplicazione delle funzioni giurisdizionali.
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 74, la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Ai responsabili del procedimento è proibito chiedere l'esibizione dei certificati nei casi in cui è ammessa la presentazione delle dichiarazioni sostitutive. La violazione dei doveri d'ufficio, prevede sia sanzioni disciplinari che la sanzione penale prevista dal Codice Penale, art. 328, com. 2.
Chi può accettare le dichiarazioni sostitutive
Per semplificare e migliorare i loro rapporti con la clientela anche i soggetti privati possono accettare dichiarazioni sostitutive, ma non sono obbligati a farlo. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71 i privati che accettano dichiarazioni sostitutive hanno diritto di richiedere all'Amministrazione certificante una verifica di quanto contenuto nelle dichiarazioni. Le verifiche sono subordinate alla definizione di un accordo con l'amministrazione e al consenso scritto del dichiarante all'effettuazione dei controlli.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
È un documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali o fatti. Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 47, la dichiarazione può riguardare:
1.stati, qualità personali e fatti relativi all'interessato dei quali egli sia a diretta conoscenza
2.stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza
3.stati, qualità personali e fatti non espressamente indicati tra quelli soggetti ad autocertificazione.
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 19: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 48 Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. La validità temporale dei certificati è definita dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 41: i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
Le dichiarazioni sostitutive nelle istanze alla Pubblica Amministrazione
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/-2000, n. 445, art. 48: in tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze
Non è quindi necessario inserire documenti relativi alle dichiarazioni sostitutive come allegati.
Controlli e sanzioni
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 71: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 76, rilasciare dichiarazioni false o fornire documenti non più validi comporta gravi conseguenze, essendo punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 75.
Cosa non possono riguardare le dichiarazioni sostitutive
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 49, le dichiarazioni sostitutive non possono riguardare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere:
- manifestazioni di volontà, quali deleghe configuranti una procura, autorizzazioni, rinunce, mandati, accettazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc.
- promesse di adempimenti futuri
- la costituzione di rapporti giuridici di diritto privato, o la loro modificazione o estinzione
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre a Pubblica Amministrazione non necessita di autentica di firma, ma una volta sottoscritta, deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
Nel caso di presentazione a privati, invece, è necessaria l’autentica di firma.
Nell'autodichiarazione deve essere indicata la disponibilità all'uso dei dati personali da parte dell'Amministrazione Pubblica per i fini per cui è inoltrata come previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 "Codice Privacy".
Modelli di dichiarazioni da presentare a Pubbliche Amministrazioni(pdf):
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - due dichiaranti
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - identità personale
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - resa dal genitore di minorenne o dal tutore
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - resa in una situazione di impedimento temporaneo
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - successione
Modelli di dichiarazioni da presentare a privati (pdf):
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - antimafia
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - due dichiaranti
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - identità personale
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli eredi
Costo del procedimento nel caso di dichiarazioni da presentare a privati:
- € 0,52 per diritti di segreteria + € 16,00 per marca da bollo in carta legale
NORMATIVA:
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: Rilascio immediato, ove possibile
La carta d'identità elettronica è un documento di identificazione che viene rilasciato ai cittadini italiani e stranieri residenti.
La carta d'identità consente ai cittadini italiani l'ingresso negli Stati membri della Comunità Europea ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.
Attenzione: le proroghe possono creare qualche problema per l'espatrio. Infatti queste non sono riconosciute sicuramente da Egitto, Turchia, Tunisia, Croazia, Romania e Svizzera (come da Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 21/8/09), ma possono non essere riconosciute anche in altri Paesi.
Si consiglia quindi, per chi deve recarsi all'estero e non ha il passaporto, di rifare la carta d'identità.
Le carte d'identità in corso di validità fino al 25/6/2013 sono prorogabili di altri 5 anni.
I documenti d'identità nuovi rilasciati dopo il 9 febbraio 2012 (entrata in vigore dell'art. 7 del Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5), hanno validità fino alla data corrispondente a quella di nascita del titolare, successiva al 10° anno dall'emissione del documento.
La carta d'identità è rilasciata anche in caso di furto, smarrimento o deterioramento.
In caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia (per poter fare la denuncia è richiesto il numero del documento che è rilasciato dall'Ufficio Anagrafe).
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AI MAGGIORENNI
La richiesta deve essere fatta presso l'Ufficio Anagrafe dal diretto interessato con un documento di riconoscimento. I cittadini extracomunitari devono presentare anche il permesso o la carta di soggiorno.
In caso di rinnovo la carta d'identità in scadenza o scaduta verrà ritirata.
Per ottenere la nuova carta d'identità l’interessato deve recarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe e presentare:
- la tessera sanitaria per una più veloce acquisizione dei dati;
- 1 fototessera recente (a mezzo busto di fronte con occhi ben visibili e senza occhiali);
- la vecchia Carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rilascio da 180 giorni prima della scadenza) o altro documento di riconoscimento (documento con fotografia emesso da pubblica amministrazione italiana).
Al momento della richiesta saranno acquisite le impronte digitali e si potrà dichiarare il consenso o il diniego alla donazione degli organi.
Inoltre dovrà essere indicato a quale indirizzo si desidera ricevere il documento, infatti la Carta d'identità elettronica viene rilasciata dal Ministero degli Interni, stampata dall’Istituto Poligrafico dello Stato e spedita entro 6 giorni lavorativi, quindi non più rilasciata immediatamente dall'Ufficio Anagrafe come prima.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave, ricoveri in strutture o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura), un suo delegato dovrà recarsi in Comune con la documentazione attestante l'impossibilità a presentarsi allo sportello, una fototessera, la carte regionale dei servizi e la carta d’identità del richiedente (o altro suo documento di riconoscimento), dovrà indicare, nel modulo di richiesta l’indirizzo di spedizione della CIE e concordare l’appuntamento al domicilio del titolare per completare la procedura
La nuova carta d'identità sarà rilasciata allo scadere di quelle attuali (o in caso di smarrimento o furto) che rimangono valide a tutti gli effetti fino alla loro scadenza.
La validità della carta di identità è di 10 anni con le seguenti eccezioni:
- per i minori di età inferiore a 3 anni: validità 3 anni;
- per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni: validità 5 anni e scadrà il giorno del compleanno.
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AI MINORI DI ANNI 18
Il Decreto Legge n. 70 del 13/5/11 ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità precedentemente fissato in anni 15.
Per il rilascio del documento d'identità al minore è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori.
In caso di presenza di uno solo dei genitori è necessaria la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore in corso di validità (esempio: passaporto).
Le modalità sono le stesse di cui sopra.
Per la validità all'espatrio è necessaria la presenza contemporanea di entrambi i genitori. Solo in caso di grave impedimento è possibile la dichiarazione di assenso ( Modello di assenso carta d’identità per i minori valida per l’espatrio) già firmata dal genitore assente, con allegata la fotocopia del suo documento di identità.
Per il minore di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Nel caso in cui non viaggi con uno dei genitori o di chi ne fa le veci è necessario che venga menzionato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto, a cui il minore è affidato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari.
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AI MINORI DI ANNI 18 DI CITTADINANZA STRANIERA
Per il rilascio della carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno uno dei genitori e di un documento di riconoscimento del minore in corso di validità (passaporto).
I minori extracomunitari devono essere titolari di permesso di soggiorno.
Le modalità sono le stesse di cui sopra.
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l'espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l'espatrio.
Costo del procedimento:
Carta d'Identità Elettronica (CIE): Il costo è di 22,00 euro (complessivo fra supporto, spedizione e diritti di segreteria).
Carta d'Identità cartacea (che verrà rilasciata solo per comprovata impossibilità al rilascio dell'elettronica ed ai cittadini iscritti all’A.I.R.E.): 5,42 euro per il rilascio. Necessarie solo in questo caso 2 foto tessera.
NORMATIVA:
- Decreto legge (Stato Italiano) 09-02-2012, n. 5
- Decreto legge (Stato Italiano) 31-01-2005, n. 7
- Decreto legge (Stato Italiano) 30-12-1989, n. 416
- Regio Decreto (Stato Italiano) 06-05-1940, n. 635
- Regio Decreto (Stato Italiano) 18-06-1931, n. 773
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 03-04-2017, n. 4
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 04-07-2016, n. 11/2016
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 10-06-2016, n. 10/2016
- Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 23-12-2015
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 26-05-2011, n. 15
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 02-04-2007, n. 200703939-15100/14865
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 05-12-2005, n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27
- Decreto ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 25-05-2016
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 28-12-2000, n. 445
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 06-08-1974, n. 649
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 22-10-1999, n. 437
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La donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita ed il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili.
Grazie al progresso della medicina e all’esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita.
Il Comune di Crotta d'Adda ha aderito al progetto “Donare gli organi: Una scelta in Comune” promosso da AIDO – Associazione Italiana per la Donazione degli Organi, Centro Nazionale Trapianti, Nord Italian Transplant Program, ANCI Lombardia, Federsanità ANCI Lombardia, Regione Lombardi, riconoscendo l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza operativa che ne derivano dallo stretto collegamento tra la banca dati comunale delle volontà manifestate positivamente alla donazione degli organi e dei tessuti in sede di rinnovo/rilascio della carta d’identità e la banca dati in possesso del Centro Nazionale Trapianti e delle sue diramazioni regionali.
Presso l’Ufficio Anagrafe, è possibile esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento della richiesta o del rinnovo della carta d'Identità.
Una volta effettuata la dichiarazione il cittadino può cambiare la propria volontà in merito in qualsiasi momento firmando una dichiarazione documentata presso:
- la sede dell'ATS VAL PADANA sede territoriale di Cremona (EX ASL)
- le sedi dei CRT - Centro Regionale Trapianti, CNT - Centro Nazionale Trapianti
- le sedi dell'AIDO - Associazione Italiana Donatori di Organi
- l'Ufficio Anagrafe del proprio Comune solo nel momento del rinnovo della Carta d'Identità
Destinatari del servizio: Ogni cittadino maggiorenne ha la facoltà (ma non l'obbligo) di esprimere il proprio consenso/diniego in merito alla donazione degli organi e tessuti, sia manifestando esplicitamente la propria volontà in merito all'operatore dell'ufficio anagrafe, sia rispondendo all'invito di quest'ultimo.
Quando richiedere il servizio: Al momento della richiesta o del rinnovo della Carta d'Identità.
Costo del servizio: Il servizio è gratuito.
NORMATIVA:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Chiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
Lo schedario della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato temporaneamente la propria dimora. La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.
Questo tipo di domanda serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l'interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza.
Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.
L'iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati: questi devono infatti essere chiesti al Comune di effettiva residenza. Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro.
L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato o d'ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 32. Può essere chiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere chiesta da (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 32):
- cittadini italiani
- cittadini extracomunitari residenti all'estero
- cittadini dell'Unione europea, residenti all'estero
che dimorino in altro Comune italiano da non meno di quattro mesi.
NORMATIVA:
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 06-02-2007, n. 30
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 25-07-1998, n. 286
- Legge (Stato Italiano) 24-12-1954, n. 1228
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 30-05-1989, n. 223
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Unione europea) 29-04-1994, n. 2004/38/CE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Chiedere la rettifica di dati anagrafici e di stato civile
Se un cittadino trova degli errori nei propri dati anagrafici, ossia nome e cognome, data e luogo di nascita, stato civile e residenza, deve segnalarli al proprio Comune di residenza.
Se si tratta di errori dovuti a sviste o disattenzioni come quelli grammaticali l'ufficiale dello stato civile provvede a correggerli. Altrimenti, in caso di errori di diversa natura è necessario ricorrere presso l'autorità giudiziaria competente per il territorio (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 95 e 98).
NORMATIVA:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni
Fare una ricerca storica
La ricerca di dati negli atti anagrafici e di stato civile è svolta negli archivi storici del Comune: per affinare la ricerca è importante avere più informazioni possibili sull'oggetto di interesse.
I registri di stato civile decorrono dall’anno 1866 e i registri di anagrafe risalgono circa allo stesso periodo. Per atti anagrafici o di stato civile antecedenti al 1866, è possibile attivarsi presso gli archivi parrocchiali.
Se non esistono divieti di legge, l'estratto per riassunto di un atto di stato civile può essere rilasciato a chiunque ha un valido interesse e conosce i dati minimi necessari per fare domanda di ricerca.
Per ricerche storiche antecedenti l'anno 1866 e possibile rivolgersi all'Archivio di Stato di Cremona per ulteriori indagini.
Dal sito dell'Archivio di Stato di Cremona è inoltre possibile accedere al sito Antenati: Gli Archivi per la Ricerca Anagrafica
Il Portale Antenati - promosso e curato dalla Direzione Generale per gli Archivi - nasce dall’esigenza di rendere disponibile l’enorme patrimonio documentario esistente negli Archivi di Stato per condurre ricerche anagrafiche e genealogiche, finalizzate alla ricostruzione della storia di famiglie e di persone.
NORMATIVA:
-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni
Chiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari
Con il Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30 è stato introdotto anche in Italia il principio della libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. I cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Devono però possedere un documento d'identità valido per l'espatrio (Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 6).
Se un cittadino comunitario soggiorna in Italia per più di tre mesi deve presentare la domanda di iscrizione anagrafica e, una volta ottenuta la residenza, può chiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica.
L’attestazione è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’anagrafe previsto dalla legge per i Cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi e costituisce a tutti gli effetti titolo di soggiorno riconosciuto nei confronti di chi esercita un’attività lavorativa in Italia, che segue un corso di studi e che dispone di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.
L’attestazione di regolarità di soggiorno è personale e non ha scadenza anche se la sua validità è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per poterla ottenere. Il figlio minore, fino al raggiungimento della maggiore età, può essere iscritto nell’attestato del genitore.
L’attestazione può essere chiesta per i propri familiari e precisamente:
- il coniuge
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante in Italia come cittadino di uno Stato terzo) ha diritto al soggiorno permanente.
NORMATIVA:
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 06-02-2007, n. 30
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 06-04-2007, n. 19
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Unione europea) 29-04-1994, n. 2004/38/CE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni
Chiedere l'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui il proprio Stato non faceva parte dell'Unione Europea) ha diritto al soggiorno permanente.
L'attestazione di soggiorno permanente certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente.
Può quindi chiedere la relativa attestazione chi:
- sia in grado di dimostrare che nei cinque anni precedenti sia stato lavoratore subordinato o autonomo
- sia in grado di dimostrare che nei cinque anni precedenti sia stato inattivo o studente, ma titolare di risorse sufficienti per il sostentamento proprio e dei familiari e abbia avuto una copertura sanitaria.
Il cittadino comunitario, già lavoratore dipendente o autonomo in Italia, conserva il diritto di soggiorno se:
- a seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro
- è disoccupato (involontariamente): deve aver lavorato almeno un anno e deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o ha dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- è disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore a un anno oppure si è trovato in questa condizione durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo
- è iscritto a un corso di formazione professionale.
Sono previste delle deroghe per i lavoratori subordinati o autonomi che abbiano cessato la loro attività e per i loro familiari secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 15.
- assenze che non superano complessivamente sei mesi l'anno
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, come la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
NORMATIVA:
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 06-02-2007, n. 30
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 06-04-2007, n. 19
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Unione europea) 29-04-1994, n. 2004/38/CE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 GIORNI
Chiedere il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 7, com. 3).
Il titolare del permesso di soggiorno può presentare la dichiarazione di dimora abituale anche per tutti i familiari presenti sul suo permesso.
NORMATIVA:
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 25-07-1998, n. 286
- Decreto legge (Stato Italiano) 30-12-1989, n. 416
- Legge (Stato Italiano) 24-12-1954, n. 1228
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 30-05-1989, n. 223
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: immediata
Una persona è irreperibile quando:
- non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno
- non dà notizia di sé, nè del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero
- non è possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici.
La segnalazione di irreperibilità può essere fatta in Comune da:
- il proprietario dell’abitazione
- un altro ufficio comunale
- un'altra Pubblica Amministrazione
- un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)
- un privato cittadino
- la questura o i Carabinieri a seguito di indagini.
La persona scomparsa è cancellata dagli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:
- il diritto al voto
- la possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche
- la possibilità di ottenere un documento di riconoscimento
- l’assistenza sanitaria.
NORMATIVA:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
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TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: un anno dopo la data di ricezione della raccomandata o PEC di avvio del procedimento inviata all'interessato