Responsabile: Dott.ssa Serena Sudati
Orari di apertura al pubblico
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PROCEDIMENTI E MODULISTICA
ALBO DEGLI SCRUTATORI: ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente (Legge 08/03/1989, n. 95, art. 1 e 5).
Lo scrutatore di seggio ha il compito di:
- assistere il presidente di seggio
- apporre la propria firma sulle schede elettorali della sezione, prima dell'apertura della votazione
- identificare ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale
- compilare il registro degli elettori con il numero del documento d'identità e il numero della tessera elettorale del votante
- vidimare la tessera elettorale
- certificare che l'elettore abbia votato
- redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.
La domanda di iscrizione all'albo:
- è volontaria
- è gratuita
- dura per sempre: una volta inclusi si rimane iscritti sino alla perdita dei requisiti o su richiesta motivata dello scrutatore stesso.
Requisiti soggettivi
Per potersi iscrivere all'albo, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- avere assolto agli obblighi scolastici.
Sono esclusi per legge
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Sono esclusi inoltre coloro che (Legge 08/03/1989 n. 95, art. 3):
- chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo
- sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art.96 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 104, com. 2.
Nomina degli scrutatori
Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno prima della votazione, in pubblica adunanza, la commissione elettorale comunale:
- nomina gli scrutatori necessari, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori
- crea una graduatoria di ulteriori nominativi, sempre compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento
- nomina ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, se il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non è sufficiente per gli adempimenti ai punti precedenti.
La pubblica adunanza in cui sono nominati gli scrutatori deve essere annunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune e, se designati, devono essere presenti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune (Legge 08/03/1989, n. 95, art. 6).
Lo scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del sindaco attraverso un messo notificatore del Comune. L'ufficio di scrutatore è obbligatorio: si può rinunciare all'incarico solo per gravi e giustificati motivi documentati, comunicandolo all'ufficio elettorale entro 48 ore dalla notifica.
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 25-03-1993, n. 81
- Legge (Stato Italiano) 08-03-1989, n. 95
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 16-05-1960, n. 570
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 30-03-1957, n. 361
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Elettorale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Modello di richiesta di iscrizione albo scrutatori
Modello di richiesta di cancellazione albo scrutatori
ALBO DEI GIUDICI POPOLARI: ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).
Una volta iscritti nell'albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Requisiti soggettivi
Per iscriversi agli elenchi occorre (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9):
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- essere residenti nel Comune
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
- possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12):
- i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):
- i Ministri e i Sottosegretari di Stato
- i membri del Parlamento
- i commissari delle regioni
- i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali
- i Prefetti delle Province.
Nomina ed eventuali sanzioni
La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 13 e seguenti):
- predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
- effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
- predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.
Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e con l'assistenza del cancelliere. In pubblica udienza, in un'urna sono imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi. Si procede poi all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 23). Attraverso un'altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.
Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 25).
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:
- al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
- alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.
E' competenza del Comune esclusivamente l'aggiornamento dell'albo dei Giudici popolari (con iscrizioni e cancellazioni).
La gestione dell'Albo dei Giudici popolari è invece di competenza del Tribunale. Quindi per maggiori informazioni, anche sui compensi previsti, è necessario contattare il Tribunale.
NORMATIVA:
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 28-07-1989, n. 273
- Legge (Stato Italiano) 27-12-1956, n. 1441
- Legge (Stato Italiano) 10-04-1951, n. 287
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Elettorale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO: ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
L'albo dei presidenti di seggio è l'elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico. L'albo è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.
Il presidente di seggio s'insedia presso ogni sezione elettorale al momento delle consultazioni elettorali o referendarie ed è, per ogni effetto di legge, un pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Il presidente di seggio:
- sovraintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione
- dopo aver ascoltato il parere degli scrutatori, prende decisioni sulle difficoltà, gli incidenti, i reclami e le proteste che si presentano durante le operazioni di seggio
- è responsabile della consegna al sindaco dei plichi con i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria sezione
- si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze durante le operazioni di scrutinio.
Una volta iscritti nell'albo si permane sino al compimento del 70° anno di età.
L'iscrizione all'albo è gratuita.
Requisiti soggettivi
Per poter essere iscritti all'albo, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore)
- non aver superato il 70º anno di età.
Sono esclusi per legge
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Nomina dei presidenti di seggio
Il Presidente della Corte d'Appello competente per territorio nomina i presidenti di seggio scegliendo tra le persone iscritte all'albo (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 35).
Il presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.
L'ufficio di presidente è obbligatorio. Per chi, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l'incarico o non si presenta all'atto dell'insediamento del seggio sono previste delle sanzioni penali.
Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che possiedono titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (Legge 21/03/1990, n. 53, art. 2).
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 21-03-1990, n. 53
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 16-05-1960, n. 570
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 30-03-1957, n. 361
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Modello di richiesta di iscrizione albo presidenti di seggio
Modello di richiesta di cancellazione albo presidenti di seggio
Chiedere il rilascio di certificato di iscrizione alle liste elettorali
Il Comune rilascia ai cittadini il certificato d’iscrizione nelle liste elettorali, che attesta la propria capacità elettorale e il proprio diritto al voto.
Requisiti oggettivi
Il certificato può essere rilasciato ai cittadini elettori che non hanno cause ostative previste dalla legge ed è necessario:
- per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati
- in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni.
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali
I cittadini italiani dal compimento del diciottesimo anno di età presenti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali.
L’iscrizione alle liste elettorali avviene per:
- trasferimento di residenza
- trasferimento da altro AIRE
- acquisto di cittadinanza italiana o jure sanguinis
- riacquisto della capacità elettorale
- cessata irreperibilità
- domanda di residenza all'AIRE
- ripristino di residenza
- d’ufficio.
La cancellazione dalle liste elettorali avviene d'ufficio per:
- morte
- emigrazione
- perdita della cittadinanza
- perdita dei diritti elettorali
- cancellazione dall'AIRE.
Utilizzo del certificato
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.
NORMATIVA:
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 30-06-2003, n. 196
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 30-05-1989, n. 223
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 20-03-1967, n. 223
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Chiedere la consultazione e la copia delle liste elettorali
Le liste elettorali contengono i nominativi e i dati di tutti i cittadini del Comune che godono dei diritti politici. In particolare contengono:
- dati anagrafici: cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo
- dati elettorali: numero di iscrizione nelle liste generali e sezione elettorale di appartenenza.
Le liste elettorali possono essere consultate e rilasciate in copia in qualunque momento per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/1967, n. 223, art. 51). Non è assolutamente consentito l’utilizzo di questi dati per scopi commerciali, di marketing o qualsiasi altra finalità diversa da quelle citate.
NORMATIVA:
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 30-06-2003, n. 196
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 02-10-2006, n. 162/06
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 01-02-1986, n. 2600/L
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 20-03-1967, n. 223
- Circolare (Autorità garante per la protezione dei dati personali) 20-04-1998
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ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO: LE MODALITA’ DEL VOTO PER CORRISPONDENZA
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
Come accedere al servizio:
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno - entro il termine fissato dal Ministero dell'Interno - far pervenire al COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce.
L’opzione può essere inviata per posta, telefax o posta elettronica anche non certificata al seguente indirizzo: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, che può essere redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
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Votare al proprio domicilio
Gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione, o che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono votare presso il proprio domicilio secondo il Decreto legge 03/01/2006, n. 1, art. 1 in occasione:
- delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale
- delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore
- delle elezioni del presidente della giunta e del consiglio regionale della regione in cui l'avente titolo al voto dimora.
Per poter votare al proprio domicilio, è necessario presentare all'ufficio elettorale del Comune, nelle cui liste l'elettore risulta iscritto, una dichiarazione che attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione.
Elettori in quarantena per Covid-19
Gli elettori che sono sottoposti a trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario a causa di Covid-19 possono esprimere il voto domiciliare (Decreto legge 14/08/2020, n. 103).
Tra il 10 e il 15 settembre gli interessati devono quindi inviare al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
- la dichiarazione in cui attestano:
- la volontà di votare al proprio domicilio
- i dati esatti e completi del proprio domicilio (indirizzo e recapito telefonico)
- un certificato medico, rilasciato dopo il 6 settembre, che attesti la propria condizione.
ATTENZIONE: Orari medici Asst per rilascio certificati per le consultazioni elettorali
Agli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione è garantito il rilascio di idonea certificazione sanitaria (da consegnare all'Ufficio Elettorale entro il 31/8/2020), previo appuntamento chiamando il numero 0372/497471 del Servizio Medicina Legale dalle ore 8,30 alle ore 12,00 entro il 31/8/2020.
NORMATIVA:
- Decreto legge (Stato Italiano) 14-08-2020, n. 103
- Decreto legge (Stato Italiano) 03-01-2006, n. 1
- Legge (Stato Italiano) 15-01-1991, n. 15
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Elettorale
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Chiedere il voto assistito
I ciechi, gli amputati delle mani, i paralitici o chi è affetto da un altro grave handicap fisico possono votare con l'aiuto di un accompagnatore (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Quest'ultimo deve essere:
- un elettore della famiglia
- un altro elettore, volontariamente scelto, iscritto in un qualsiasi Comune italiano.
Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile deve presentare al seggio un certificato medico.
Per agevolare l'accesso al voto è stata introdotta la possibilità (Legge 05/02/2003, n. 17, art. 1, com. 2), per l'elettore affetto da grave infermità, di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un simbolo o un codice particolari che rispettino la privacy sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale. Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile in questo caso deve presentare al Comune la documentazione sanitaria che attesti esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Al seggio
Il presidente di seggio deve verificare se l'elettore disabile ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome. In un verbale, il presidente annota:
- il motivo del voto assistito
- il nome dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato medico all'elettore disabile
- il nome e il cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico è allegato al verbale.
Certificato medico
Il certificato attestante l'impossibilità a votare senza l'aiuto di un'altra persona è rilasciato immediatamente e gratuitamente solo da medici (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41):
- selezionati dall'unità sanitaria locale
- che non sono candidati o parenti fino al quarto grado di candidati.
Accompagnatori
Nessun elettore può accompagnare al voto più di un invalido (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Il presidente di seggio annota sul certificato elettorale dell'accompagnatore che ha svolto il compito e ogni volta controlla se non abbia già accompagnato altri invalidi.
ATTENZIONE: Orari medici Asst per rilascio certificati per le consultazioni elettorali
- Al fine di consentire il diritto di voto agli elettori altrimenti impossibilitati ad esprimerlo senza accompagnatore è garantito il rilascio di idonea certificazione sanitaria da esibire all’atto della votazione al Presidente di seggio, previo appuntamento, chiamando il numero 0372/497471 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 entro il 27/03/2020.
Nella giornata di sabato 28/3/2020 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 presso il Servizio Medicina Legale - Via San Sebastiano 14 - Cremona.
La domanda firmata può essere presentata in cartaceo anche da persona diversa dall'interessato purché in possesso di:
- delega dell'interessato su carta semplice
- fotocopia del documento di identità dell'interessato
- tessera elettorale originale dell'interessato
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 05-02-1992, n. 104
- Legge (Presidenza della Repubblica) 05-02-2003, n. 17
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 16-05-1960, n. 570
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 30-03-1957, n. 361
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Elettorale
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Votare se si è cittadini dell'Unione Europea
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti nel territorio comunale, possono esercitare in Italia il diritto di voto per l'elezione del Parlamento Europeo e per le elezioni comunali.
Per esercitare il proprio diritto di voto occorre presentare al sindaco una domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte. È anche possibile chiedere l'iscrizione a una sola lista elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni europee oppure alle sole elezioni comunali.
L'iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell'Italia all'elezione del Parlamento Europeo; l'iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni comunali consente, invece, di esercitare il diritto di voto per il sindaco e i membri del consiglio comunale.
Per essere cancellato dalle liste aggiunte, l'interessato deve fare apposita domanda. La cancellazione avviene invece d'ufficio quando si trasferisce la residenza in un altro comune o si perde la capacità elettorale.
Requisiti soggettivi
Per iscriversi alle liste aggiunte occorre:
- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea
- godere dei diritti politici sia con riferimento all'ordinamento del paese d'origine che di quello italiano.
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2001, n. 459
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 12-04-1996, n. 197
- Decreto legge (Stato Italiano) 24-06-1994, n. 408
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 25-01-2019, n. 4
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Unione europea) 06-12-1993, n. 109
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ISCRIZIONE ALLA LISTA AGGIUNTA PER LE ELEZIONI EUROPEE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA
Votare se si è cittadini dell'Unione Europea
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti nel territorio comunale, possono esercitare in Italia il diritto di voto per l'elezione del Parlamento Europeo e per le elezioni comunali.
Per esercitare il proprio diritto di voto occorre presentare al sindaco una domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte. È anche possibile chiedere l'iscrizione a una sola lista elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni europee oppure alle sole elezioni comunali.
L'iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni europee consente di esercitare il diritto di voto per i rappresentanti dell'Italia all'elezione del Parlamento Europeo; l'iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni comunali consente, invece, di esercitare il diritto di voto per il sindaco e i membri del consiglio comunale.
Per essere cancellato dalle liste aggiunte, l'interessato deve fare apposita domanda. La cancellazione avviene invece d'ufficio quando si trasferisce la residenza in un altro comune o si perde la capacità elettorale.
Requisiti soggettivi
Per iscriversi alle liste aggiunte occorre:
- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea
godere dei diritti politici sia con riferimento all'ordinamento del paese d'origine che di quello italiano.
Lista elettorale aggiunta per le elezioni europee
I cittadini dell'Unione residente in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, possono, se vogliono, chiedere di esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.
In alternativa è possibile votare per i membri del Parlamento Europeo spettanti allo stato d'appartenenza: per conoscere la relativa procedura occorre informarsi presso le Autorità del proprio Paese (chi vota per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non può votare per i rappresentanti dello Stato di origine).
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2001, n. 459
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 12-04-1996, n. 197
- Decreto legge (Stato Italiano) 24-06-1994, n. 408
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 25-01-2019, n. 4
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Unione europea) 06-12-1993, n. 109
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Elettorale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Presso gli uffici comunali sono a disposizione i moduli per apporre la propria firma nei periodi in cui sono attive raccolte firme per:
- proposte di legge di iniziativa popolare
- proposte per promuovere referendum abrogativi
- proposte per promuovere referendum consultivi
Destinatari del servizio:
Apposizione firma: tutti i cittadini maggiorenni.
Richieste di raccolta firme: i promotori dell'iniziativa o i relativi referenti locali.
Come accedere al servizio:
Per firmare: presso gli uffici comunali è possibile apporre la firma presentandosi con un documento di riconoscimento valido.
Per le richieste di raccolte firme per promuovere proposte di legge di iniziativa popolare, referendum abrogativi, referendum consultivi: presentare i moduli per la raccolta firme, unitamente ad una lettera accompagnatoria, all'Ufficio Protocollo.
Tali moduli verranno vidimati dal Segretario Comunale.
L'autenticazione delle firme è effettuata per i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Crotta d’Adda, rispetto ai quali l'Ufficio Elettorale provvederà alle relative certificazioni.
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Elettorale
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Chiedere il rilascio della tessera elettorale
La tessera elettorale è il documento ufficiale con cui i cittadini dello Stato italiano possono votare. È un documento personale e permanente, valido sino all’esaurimento degli spazi previsti per le timbrature a prova dell’avvenuta partecipazione al voto (18 in totale).
La tessera elettorale è contrassegnata da una serie e da un numero identificativi e contiene:
- i dati anagrafici dell'elettore
- la sezione elettorale di appartenenza
- la sede dove votare
- i collegi elettorali di appartenenza.
La tessera elettorale deve essere presentata al seggio insieme a un documento di riconoscimento: per questo motivo, prima delle elezioni, è importante controllare di possedere la tessera elettorale e l'indirizzo in essa riportato.
La tessera elettorale è consegnata dal Comune al proprio domicilio:
- ai nuovi residenti
- a coloro che compiono 18 anni
- a coloro che acquistano il diritto di voto in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana.
Chi ha trasferito la residenza dovrà consegnare la tessera del Comune precedente al momento del ritiro della nuova tessera elettorale.
Furto, deterioramento, smarrimento o esaurimento degli spazi previsti per l'apposizione del timbro del seggio elettorale
Occorre chiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale anche a seguito di:
- furto
- deterioramento
- smarrimento
- esaurimento degli spazi previsti per per l'apposizione del timbro del seggio elettorale.
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 30-04-1999, n. 120
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 03-04-2001, n. 50
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 08-09-2000, n. 299
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 20-03-1967, n. 223
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 16-05-1960, n. 570
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 30-03-1957, n. 361
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Elettorale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
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