Responsabile: Dott.ssa Serena Sudati
Orari di apertura al pubblico
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PROCEDIMENTI E MODULISTICA
Cambiare nome e cognome
Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 consente ad un cittadino di:
- cambiare il cognome o aggiungerne un altro al proprio
- modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso
- modificare il proprio nome da parte di chi da sempre è identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
- indicare esattamente il proprio nome in conformità alla volontà o all'uso che del nome è stato fatto da parte del soggetto interessato.
Per il cambio o l'aggiunta del cognome e per la modifica del proprio nome o cognome è necessario rivolgersi al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui si trova l'Ufficio di Stato Civile che possiede l'atto di nascita del richiedente.
Cambio o aggiunta del cognome
La domanda di cambio o aggiunta del cognome con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui si trova l'Ufficio di Stato Civile che possiede l'atto di nascita del richiedente.
Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione per 30 giorni consecutivi.
Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.
Modifica del proprio nome o cognome
Il cambio del proprio nome o cognome può chiederlo chi:
- da sempre è stato identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
- porta nome o cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l’origine di figlio non riconosciuto.
In entrambi i casi, la domanda di cambiamento con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui si trova l'Ufficio di Stato Civile che possiede l'atto di nascita del richiedente.
Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione per 30 giorni consecutivi.
Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.
NORMATIVA:
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 21-05-2012, n. 6027
- Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 15-05-2008, n. 397
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 03-11-2000, n. 396
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Stato Civile
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 30 giorni
In caso di matrimonio civile o unione civile la data deve essere concordata con l'Ufficio.
Possono sposarsi con matrimonio civile:
• I cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, cioè che non sono legati da un precedente matrimonio, e che non sono legati da un vincolo di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
• I cittadini già coniugati che hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio;
• I cittadini tra i 16 e i 18 anni che hanno ottenuto l'autorizzazione del Tribunale dei minori.
Il matrimonio si celebra alla presenza di DUE testimoni.
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Stato Civile
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Chiedere il rilascio di certificati ed estratti di atti di stato civile
Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati ed estratti di atti di stato civile:
- certificato di convivenza: attesta la costituzione della convivenza di fatto tra due persone
- certificato ed estratto di matrimonio: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio coniuge e quando e da chi è stato celebrato il matrimonio
- certificato ed estratto di morte: attesta il decesso di una persona e altri dati relativi al suo decesso
- certificato ed estratto di nascita: attesta il nome e il cognome del bambino e altri dati relativi alla sua nascita
- certificato ed estratto di unione civile: attesta il proprio stato civile, quali sono le generalità del proprio partner, e quando e da chi è stato celebrata l'unione.
Gli estratti sono particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune e contengono, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, le annotazioni (cioè dati specifici e significativi dell'evento della vita). Le annotazioni inserite nell'atto sono definite dal:
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 69 per l'atto di matrimonio e di unione civile
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 81 per l'atto di morte
- Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 49 per l'atto di nascita.
Nel certificato ed estratto dell'atto di nascita è possibile chiedere anche l'indicazione della paternità e della maternità (Decreto del Presidente della Repubblica 02/05/1957, n. 432, art. 3). In questo caso il certificato e l'estratto possono essere rilasciati solo ai genitori o ai diretti interessati, se maggiorenni.
Tipo di atto |
Chi può richiederlo |
Certificato di matrimonio |
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Estratto di matrimonio |
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Certificato di morte |
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Estratto di morte |
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Certificato di nascita |
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Estratto di nascita |
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Certificato di unione civile |
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Estratto di unione civile |
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Se non sussistono divieti di legge, l'estratto per riassunto di un atto di stato civile può essere rilasciato a chiunque ne abbia motivato interesse e conosca tutti i dati necessari per fare la domanda.
Per avere la garanzia di un estratto per riassunto aggiornato, questo va richiesto all'ufficio di stato civile del Comune in cui venne formato l'atto originale.
Gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati su modello plurilingue.
Il certificato plurilingue è utilizzato all’estero, precisamente nei Paesi che hanno aderito a specifiche convenzioni internazionali. Questi certificati non hanno bisogno né di traduzione, né di legalizzazione.
I certificati plurilingue sono validi e riconosciuti nei seguenti Stati: Argentina, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Estonia, Francia, Germania, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Romania, Serbia e Montenegro, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia (Legge 24/04/1967, n. 344 e Legge 21/12/1978, n. 870).
Dal primo gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi devono acquisire d’ufficio tutte le informazioni inerenti il contenuto dei certificati o possono avvalersi dell’autocertificazione. I certificati, pertanto, non possono essere richiesti nè rilasciati per la presentazione a pubbliche amministrazioni o a incaricati di pubblici servizi ma possono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Il certificato è sostituito con l’autocertificazione. I privati non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, ma possono consentirvi.
I certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
La validità di certificati ed estratti di atti di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.
NORMATIVA:
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Stato Civile
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Chiedere il rilascio di copia integrale di atti di stato civile
Il Comune rilascia la copia integrale dei seguenti atti di stato civile:
- atto di matrimonio
- atto di morte
- atto di nascita
- atto di unione civile.
La copia integrale è una fotocopia dell’atto originale e chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all'originale. Contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):
- la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
- le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.
Se non sussistono divieti di legge, la copia integrale dell'atto di stato civile può essere rilasciata quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1).
La validità delle copie integrali di un atto di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.
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Presentare la dichiarazione di morte
Quando si verifica un lutto, è obbligatorio dichiarare la morte al Comune dove si è verificato l'evento presentando la dichiarazione di morte entro 24 ore dal decesso.
La dichiarazione di morte deve essere presentata da un parente, da un congiunto, da una persona delegata o da un'impresa funebre appositamente incaricata.
I familiari devono chiamare il medico necroscopo, appositamente nominato dalla ASSL, per verificare la causa del decesso e preparare il relativo certificato da presentare agli uffici comunali con la dichiarazione (scheda ISTAT).
La denuncia deve essere inoltrata dai familiari o da un delegato presentandosi all'ufficiale di stato civile esibendo:
- l'avviso di morte compilato dal medico
- la scheda ISTAT compilata dal medico
- l'accertamento di decesso compilato dal medico.
La direzione sanitaria dell'ospedale, della casa di cura o della casa di riposo produce la documentazione necessaria a redigere la dichiarazione di morte ed a rilasciare le relative autorizzazioni o nulla osta. (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 72, com. 3).
Nei casi di morte violenta, per strada o in luoghi pubblici o di persone che vivendo sole sono ritrovate cadavere, o in ipotesi di reato occorre chiamare il 112 per avvisare l’Autorità Giudiziaria. Quest'ultima, dopo gli accertamenti di legge, darà disposizione per rimuovere la salma e rilascerà il nulla osta alla sepoltura.
I congiunti devono comunicare immediatamente il decesso al Consolato Generale o all'Ambasciata Italiana per ottenere il nullaosta del rimpatrio della salma. I congiunti possono contattare anche un'associazione o un'impresa funebre del Comune dove si intende trasportare la salma per ricevere consulenza sulle pratiche da svolgere in Italia e sull'eventuale trasporto per il rimpatrio della salma (via aerea, per mezzo di auto funebre, via mare). L'impresa di fiducia può indicare un'impresa funebre locale che opera sul posto.
È prassi consolidata avvalersi di un'agenzia funebre autorizzata per sbrigare gli adempimenti correlati ad esempio alla sepoltura, al funerale, al trasporto, all'eventuale cremazione e al seppellimento.
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Presentare la dichiarazione di nascita
Quando nasce un bambino è obbligatorio registrare il neonato allo stato civile.
La dichiarazione o denuncia può essere presentata presso (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30):
- il comune di residenza dei genitori
- il centro di nascita
- il comune di nascita del bambino.
Il bambino è automaticamente registrato nello stato di famiglia della madre; è inserito nello stato di famiglia del padre, solo se la madre non ha la residenza in Italia.
NORMATIVA:
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Depositare o ritirare le disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
Un cittadino maggiorenne capace di intendere e di volere ("disponente") può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà.
In sostanza può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).
L'espressione di queste volontà avviene tramite la redazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (o "testamento biologico" o "biotestamento").
La redazione delle DAT può avvenire sotto forma di:
- atto pubblico
- scrittura privata autenticata
- scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro.
Se le condizioni fisiche del paziente non consentono la redazione delle DAT secondo una delle forme previste, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano al disponente di comunicare.
Secondo le stesse forme previste, le DAT già redatte possono essere revocate dal disponente.
Se esistono ragioni di emergenza e urgenza che impediscono di procedere alla revoca delle DAT con una delle forme previste, le DAT possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni.
La normativa vigente prevede la possibilità di indicare nelle DAT un "fiduciario", purchè maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è colui che è chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
L'incarico conferito al fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento secondo le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Se nel corso del tempo il fiduciario ha rinunciato al suo ruolo, è deceduto oppure è divenuto incapace la DAT mantiene comunque efficacia in merito alle volontà del disponente.
Se all'interno delle DAT non viene indicato un fiduciario il giudice tutelare provvede la nomina di una amministratore di sostegno.
Le DAT possono essere disattese del tutto o in parte dal medico, in accordo con il fiduciario, se:
- le dichiarazioni contenute appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- sussistono terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
In caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la decadenza del deposito delle DAT.
Il Decreto ministeriale 10/12/2019, n. 168 stabilisce le modalità di raccolta delle copie delle DAT all'interno della banca dati nazionale.
All'atto della formazione delle DAT il disponente deve esprimere il proprio consenso o dissenso all'invio di copia delle stesse alla banca dati nazionale:
- se viene espresso il proprio consenso il Comune trasmetterà copia delle DAT alla banca dati e ne darà contestuale comunicazione al disponente
- se viene espresso il proprio dissenso occorre indicare con precisione dove le DAT sono reperibili.
NORMATIVA:
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Stato Civile
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Prestazione del giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana
I cittadini stranieri, residenti a Crotta d’Adda, che hanno ritirato presso la Prefettura di Cremona il Decreto del Ministro dell'Interno o del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza italiana devono presentarsi presso l’Ufficio di Stato Civile, muniti di documento d’identità e dell’originale del Decreto, per fissare un appuntamento per procedere al Giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana. Tale giuramento deve avvenire entro sei mesi dalla data di ritiro del Decreto.
NORMATIVA:
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Stato Civile
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Chiedere la pubblicazione di matrimonio
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'albo pretorio online del Comune.
La durata di esposizione della pubblicazione è di otto giorni.
La pubblicazione ha validità dal quarto giorno compiuta la pubblicazione per 180 giorni. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
I requisiti sono:
- almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune
- entrambi gli sposi devono aver compiuto 18 anni oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori
- essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a
Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo aver esaminato la documentazione e verificato i requisiti previsti dalla legge.
I futuri sposi stranieri, per poter fissare un appuntamento per le pubblicazioni di matrimonio, devono presentare il nulla osta a contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese come previsto dal Codice Civile.
Per i futuri sposi stranieri che non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.
Delega a una persona terza
I futuri sposi possono chiedere in prima persona la pubblicazione di matrimonio oppure possono delegare alla presentazione della domanda un'altra persona come previsto dal Codice Civile, art. 96.
NORMATIVA:
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Chiedere la cittadinanza italiana
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato "civitatis", al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello "ius sanguinis")
- l'acquisto per nascita sul territorio in alcuni casi (principio dello "ius soli")
- la possibilità della doppia cittadinanza
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
- cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")
- cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")
- acquisto della cittadinanza durante la minore età
- acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
- cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
- acquisto della cittadinanza per residenza
- concessione della cittadinanza per meriti speciali
- riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.
Cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi dove vige lo ius soli
Le condizioni chieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana si fa riferimento alla Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della Legge 05/02/1992, n. 91.
L'autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza.
Acquista la cittadinanza italiana:
- colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 1, let. b)
- il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 1, let. b).
Particolare attenzione è riservata dalla Legge 05/02/1992, n. 91 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:
- riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione
- adozione
- naturalizzazione del genitore.
Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 1).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una "elezione di cittadinanza" (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 2).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere corredata dei seguenti atti:
- atto di nascita (ai fini dell'esatta individuazione dell’interessato)
- atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità
- certificato di cittadinanza del genitore.
Questi atti costituiscono il presupposto per chiedere il beneficio in esame.
Cittadinanza per adozione
Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità giudiziaria italiana oppure, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell'Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile emanato dal tribunale per i minorenni.
Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi cinque anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione.
Cittadinanza per naturalizzazione dei genitori
Secondo la Legge 05/02/1992, n. 91, art. 14 "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza".
L'acquisto avviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:
- il rapporto di filiazione
- la minore età del figlio
- la convivenza con il genitore.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
L'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è prevista per le casistiche elencate dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, e si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano.
In particolare, i cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5, 6, 7, e 8.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
- due anni di residenza legale dopo il matrimonio in Italia o tre anni dopo il matrimonio all'estero (questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)
- validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto
- assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un'Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici
- assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, Titolo I, Capo I, Capo II e Capo III del Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, Codice penale (delitti contro la personalità dello Stato)
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Dal 1° agosto 2015, i soggetti residenti all'estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno.
La competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:
- al prefetto, per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia
- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, se il coniuge straniero ha la residenza all'estero
- al Ministro dell'Interno, se sussistono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9 prevede modalità differenziate in funzione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.
In via ordinaria viene chiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari, ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:
- tre anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente
- quattro anni per il cittadino di uno Stato aderente alla Comunità Europea
- cinque anni di residenza legale successivi all'adozione per lo straniero maggiorenne successivi al riconoscimento dello status per l'apolide o il rifugiato politico.
Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
L'avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.
Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.
Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, eccetto per il caso della cittadinanza "jure sanguinis", è soggetto al pagamento di un contributo pari a 250,00 €, da versare prima di presentare la domanda, sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9-bis). Alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo previsto.
Competono al Comune le richieste di cittadinanza esclusivamente per:
- "jus sanguinis"
- cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, presentate entro un anno dal compimento dei 18 anni. In questo caso rivolgersi direttamente all'ufficio di Stato Civile.
Per tutti gli altri casi occorre rivolgersi alla Prefettura di Cremona. Sul sito della Prefettura di Cremona sono riportate in modo dettagliato tutte le informazioni relative alla documentazione da allegare alla domanda.
NORMATIVA:
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Stato Civile
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Dichiarare l'avvenuta riconciliazione con il coniuge
I coniugi separati possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione senza che sia necessario l'intervento del giudice presentando una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 157, Codice civile).
È possibile recarsi nel Comune dove è stato celebrato il matrimonio o in quello di residenza, se il matrimonio è stato trascritto anche in quel Comune.
NORMATIVA:
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Stato Civile
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: anagrafe@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Chiedere il divorzio o la separazione
All'ufficio comunale di stato civile si può ottenere (Legge del 10/11/2014, n. 162):
- la separazione personale
- lo scioglimento del matrimonio civile
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.
È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero.
Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:
- l’accordo deve essere consensuale
- non devono esserci figli tra i coniugi:
- minori
- maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
- economicamente non autosufficienti.
- l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
- per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
- in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
- in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge del 11/05/2015, n. 55).
Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio davanti all’avvocato (Decreto legge del 12/09/2014, n. 132, art. 6).
Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.
Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria gli annullamenti dei matrimoni e le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso. Con l’annullamento si dichiara non valido un matrimonio fin dalla sua origine, mentre con il divorzio si scioglie un matrimonio valido.
Se l'accordo di separazione o divorzio è avvenuto davanti all’avvocato, copia dell'atto deve essere trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune via posta elettronica certificata (PEC)
NORMATIVA:
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Costituire un'unione civile
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile. Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.
Per unirsi civilmente occorre presentare apposita domanda a un Comune a scelta.
Se non c'è altro accordo patrimoniale, il regime patrimoniale dell'unione civile è la comunione dei beni.
Anche per le unioni civili valgono le norme su:
- fondo patrimoniale
- comunione legale
- comunione convenzionale
- regime di separazione dei beni
- impresa familiare.
I due partner devono concordare e comunicare l'indirizzo della residenza comune.
I partner possono decidere di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi.
Il cognome comune, se diverso, può essere anteposto o posposto al proprio.
La decisione deve essere comunicata al Comune, ma non comporterà alcuna variazione anagrafica né di stato civile.
Alle unioni civili si applicano le stesse disposizioni della successione tra coniugi.
Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.
Il documento che attesta l'unione civile è rilasciato dall’ufficiale di stato civile e contiene:
- i dati anagrafici delle parti
- il regime patrimoniale
- l'indirizzo di residenza comune
- i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
Nei certificati e negli atti che contengono lo stato civile è possibile scrivere "unito civilmente" o "unita civilmente".
I cittadini italiani residenti all'estero possono celebrare l'unione civile presso i Consolati d'Italia. Le unioni civili costituite presso l’ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.
Nel caso di unione civile tra due persone delle quali almeno una di cittadinanza italiana, costituita di fronte alle autorità estere, la domanda di trascrizione deve essere presentata all'ufficio consolare italiano estero della circoscrizione di residenza.
Se uno straniero vuole unirsi civilmente in Italia, deve presentare al Comune una dichiarazione dell'autorità competente che attesti che non vi sono impedimenti alla celebrazione di unione civile in Italia.
Non è possibile costituire un'unione civile se uno dei due partner:
- è sposato o già unito civilmente
- è stato interdetto per infermità mentale
- ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l'altro partner
- è stato condannato per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o del partner della precedente unione civile.
Se una persona già sposata cambia sesso, è possibile trasformare il matrimonio in unione civile. In questo caso i partner devono presentare una dichiarazione al Comune.
L’unione civile si scioglie quando:
- uno o entrambi i partner presentano domanda al Comune
- uno dei partner muore
- uno dei partner cambia sesso.
Per lo scioglimento si applicano le norme del Decreto legge 12/09/2014, n. 132. In questo caso occorre presentare una dichiarazione al Comune di residenza di una delle parti o al Comune in cui è stata registrata la dichiarazione costitutiva dell'unione.
È possibile sciogliere l’unione anche da un avvocato dopo una negoziazione assistita.
NORMATIVA:
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Stato Civile
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