Ragioneria e Tributi
Responsabile: Dott.ssa Serena Sudati
Orari di apertura al pubblico
Martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
L'accesso è consentito solo previo appuntamento.
Telefono 0372722880 Fax 0372722671
REGOLAMENTI
PROCEDIMENTI UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI
L'Addizionale Comunale costituisce una compartecipazione al tributo erariale dell'IRPEF.
Il Comune di Crotta d'Adda ha deliberato, per il 2020, l'aliquota a 0,50%.
Modalità di applicazione
Per i lavoratori dipendenti, la trattenuta viene calcolata:
- per i rapporti di lavoro ancora in essere, l'acconto è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili effettuate a partire dal mese di marzo, il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate;
- per i rapporti di lavoro che si interrompono nel corso dell'anno, al momento della cessazione con trattenuta immediata.
Per i lavoratori autonomi: versamento in occasione della dichiarazione dei redditi.
NORMATIVA:
- Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF - DLGS - Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360
- Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale - DLGS - Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Finanziario
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Gestire un accertamento tributario
Il Comune, nell'ambito della propria attività di controllo, può notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione andava presentata o il versamento è stato o doveva essere effettuato, avviso di accertamento per omessa, tardiva o infedele dichiarazione oppure per mancato o parziale o tardivo pagamento dell'imposta.
Il Comune verifica la regolarità della posizione dei contribuenti e notifica un avviso di accertamento per informarli dell’esistenza di un loro debito tributario, secondo quanto risulta dalla documentazione in suo possesso, con l'indicazione dell'importo da pagare comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.
Ricorso
Se la controversia in materia di IMU, TASI e TARI con il Comune non si risolve, il contribuente ha sempre la possibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, di fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Per tutti i giudizi instaurati con ricorso notificato a partire dal 1 Luglio 2019 è obbligatorio agire mediante il Processo Tributario Telematico (PTT).
La notifica dell'originale del ricorso va trasmessa al Comune di Crotta d'Adda al seguente indirizzo PEC comune.crottadadda@pec.regione.lomabrdia.it, con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163 del 23/12/2013 e in materia di Processo Tributario Telematico.
Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio mediante deposito dell'originale del ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, esclusivamente in modalità telematica, sulla base dell'articolo 16/bis del D.Lgs. n. 546/1992 (sistema S.I.Gi.T., cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria www.giustiziatributaria.gov.it).
L'obbligo di ricorrere al processo tributario telematico non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a 3.000 euro. In tal caso, la notifica dell'originale va eseguita al Comune di Crotta d'Adda, Via Roma 47.
Resta ferma, per il contribuente che si difende direttamente, l'opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
Reclamo e mediazione (ai sensi dell'art. 17/bis del D.Lgs. 546/92, come sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015).
Dal 1 gennaio 2016, per controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (50.000 €), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorso non è procedibile sino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di conclusione della procedura di reclamo mediazione sopra indicata.
Accertamenti esecutivi
Gli avvisi di accertamento, emessi a partire dal 1 gennaio 2020, contengono l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla data in cui l’atto è stato notificato) ed, ai sensi della legge di bilancio 2020, costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore:
- “oneri di riscossione a carico del debitore” pari al 3% delle somme dovute, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività (60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento) dell’avviso di accertamento medesimo, fino ad un massimo di € 300,00, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di € 600,00;
- “spese di notifica ed esecutive” che comprendono il costo della notifica e degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.
Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dalla data di esecutività dell’atto (60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento) e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2019, n. 160
- Decreto legge (Stato Italiano) 06-07-2011, n. 98
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2006, n. 296
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 15-12-1997, n. 446
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 19-06-1997, n. 218
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 31-12-1992, n. 546
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 29-09-1973, n. 600
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 29-09-1973, n. 602
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
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FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Il servizio delle pubbliche affissioni garantisce l'affissione di manifesti sulle strutture del Comune, fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Sul servizio si pagano i diritti di affissione. Vengono riservati spazi per manifesti istituzionali, sociali o comunque non a rilevanza economica.
Per il pagamento del diritto, i manifesti vengono suddivisi a fogli, in base al loro formato.
Formato base: cm 70x100=1 foglio
Si consiglia di contattare la concessionaria ICA Srl per conoscere la disponibilità degli spazi.
I manifesti stampati devono essere consegnati per l'affissione alla concessionaria ICA Srl almeno qualche giorno prima della data d'uscita stabilita.
NORMATIVA:
- Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507
- Legge 30/12/2018 n. 145
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Finanziario
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I contributi, erogati dalla Regione Lombardia, rappresentano un sostegno alla frequenza scolastica degli studenti delle scuole statali e paritarie e dei Centri di Formazione Professionale, residenti in Lombardia e che si trovano in determinate condizioni di reddito.
Il contributo DOTE SCUOLA, che può essere richiesto direttamente dai cittadini, prevede tre componenti:
1. componente "materiale didattico" e borse di studio ministeriali anno scolastico 2019/2020 (da aprile 2020 a maggio 2020)
2. componente "buono scuola" (da settembre 2020 a novembre 2020)
3. componente "merito" (da luglio 2020 a settembre 2020)
Anno scolastico di riferimento:
- componente 1: "materiale didattico": 2020/2021 - borse di studio ministeriali: 2019/2020
- componente 2: 2020/2021
- componente 3: 2019/2020
I contributi vengono assegnati agli studenti in base a specifiche fasce d'età e la cui famiglia si trova entro i limiti di ISEE definiti dalla Regione per le diverse componenti.
ATTENZIONE
E' pubblicato il DDS 9016/2020 con gli esiti del bando Dote scuola - Materiale didattico e borse di studio ministeriali.
Gli Allegati contenenti gli elenchi delle domande ammesse e finanziate e ammissibili sono pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia: consulta gli elenchi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Dote Scuola via email dotescuola@regione.lombardia.it oppure al numero unico Dote Scuola 02 67650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Quando richiedere il servizio:
Per la componente "materiale didattico": le domande on-line potevano essere presentate a partire dal 7 aprile 2020 alle ore 12,00 fino al 30 giugno 2020
Per le altre componenti è necessario verificare le date di pubblicazione dei bandi sul sito regionale, a questa pagina
Come accedere al servizio:
Per poter usufruire dei contributi destinati ai cittadini occorre presentare domanda on-line.
La compilazione, l'inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica su http://www.bandi.servizirl.it/ (dove è possibile anche scaricare la Guida per la compilazione on-line) direttamente dal cittadino, attraverso il proprio computer collegandosi al sito di Regione Lombardia; se l'utente dispone di una carta regionale dei servizi (CNS/CRS) e del relativo PIN e di un lettore di carte digitali o se si è in possesso di un codice SPID (è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione).
Per richiedere ed ottenere il codice SPID serve:
- un indirizzo e-mail
- il numero del cellulare che usi normalmente
- un documento d'identità valido (carta identità - passaporto - patente - permesso di soggiorno)
- CNS/CRS con il codice fiscale (durante la registrazione può essere necessario fotografarli e allegarli al modulo che compilerai).
Cosa fare per ottenere il codice SPID:
- registrarsi sul sito di uno degli Identity provider
- completa la procedura attraverso la modalità indicata dall'Identity provider da te prescelto:
* via webcam
* di persona
* tramite Carta Identità Elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale.
I tempi di rilascio dell'Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider. Altre informazioni al link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte.
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi può essere richiesta a Regione Lombardia:
Ufficio Dote Scuola: dotescuola@regione.lombardia.it oppure
numero unico Dote Scuola tel. 02/6765 0090, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:
Call Center di ARIA S.p.A. numero verde 800.131.151 da lunedì al sabato, escluso i festivi:
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.
Spazio Regione - Cremona tel. 0372/4851
NORMATIVA:
- Norme sul sistema educativo dell'istruzione e formazione - Legge della Regione Lombardia - Legge Regionale 06/08/2007 n. 19
- Dote scuola - componente materiale didattico a.s. 2020/2021 e borse di studio statali: elenchi dei beneficiari e impegno della spesa - primo provvedimento - Decreto Regionale 24/07/2020 n. 9016
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Finanziario
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
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La normativa vigente stabilisce che agli alunni frequentanti la scuola primaria (statale o abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale ovvero paritaria), i libri di testo siano forniti gratuitamente dai Comuni.
Il Comune di Crotta d’Adda pertanto fornisce gratuitamente agli alunni residenti e frequentanti le scuole primarie statali e paritarie i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali e adottati dai Collegi Docenti.
Le famiglie si recano in cartolibreria e poi il negozio chiede al Comune il rimborso della spesa.
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Finanziario
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Versare l'imposta municipale propria (IMU)
IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").
L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.
Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.
L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).
Su quali immobili si deve pagare? Chi la deve pagare?
L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze:
- per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
- per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740):
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto Ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
- la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.
Continuano ad essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.
Come si calcola?
La base per calcolare l'IMU è data dalla rendita catastale (così come risulta dalla visura catastale).
La rendita va rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale dell'Immobile.
Si ottiene così l'imponibile ai fini IMU, che va moltiplicato per l'aliquota deliberata dal Comune per quella categoria di immobile.
L'importo va rapportato ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso dell'immobile.
Quando si paga?
L’IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può decidere anche di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.
Come previsto dal Decreto legge 19/05/2020, n. 34, art. 177, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU per:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Come si paga?
L'IMU si deve pagare con versamento diretto, utilizzando il modello F24 che prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni Comune in cui si posseggano degli immobili. Devono essere indicati:
- il codice catastale del Comune destinatario del pagamento (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)
- il numero dei fabbricati posseduti in quel Comune
- per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune
- se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo
- le detrazioni per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)
- l'importo dovuto.
Quando si presenta la dichiarazione?
È obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:
- quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
- quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
- quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
- per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
- quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Per un'elencazione esaustiva, consulta le istruzioni ministeriali.
Applicazione di aliquote agevolate
La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.
Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.
Immobile storico, inagibile o inabitabile
La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.
Immobile in comodato ad uso gratuito
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.
Immobile a canone concordato
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2019, n. 160
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2013, n. 147
- Decreto legge (Stato Italiano) 06-12-2011, n. 201
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 14-03-2011, n. 23
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 18-12-1997, n. 472
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 30-12-1992, n. 504
- Risoluzione ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 06-08-2019, n. 2/DF
- Parere ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 17-02-2016, n. 1/DF
- Circolare ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 18-05-2012, n. 3/DF
- Decreto ministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 16-01-2017
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Fare un ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).
Esistono quattro tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:
- ravvedimento sprint
- ravvedimento breve
- ravvedimento medio – trimestrale
- ravvedimento lungo o annuale
- ravvedimento lunghissimo o biennale
- ravvedimento ultra-biennale.
Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Scaduto l’anno dalla commissione della violazione, se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale ai sensi e per gli effetti della legge.
Ravvedimento sprint
Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento breve
Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento medio - trimestrale
Il ravvedimento medio - trimestrale (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento lungo o annuale
Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento lunghissimo o biennale
Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento ultra-biennale
Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Come pagare?
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sazione e importo degli interessi giornalieri) col il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo ad ICP, TOSAP e COSAP occorre utilizzare le modalità previste dal Comune (bollettino, bonifico, ecc.).
I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il pagamento del tributo, sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale deve essere contestuale e nei termini sopra elencati. La maturazione degli interessi è giorno per giorno ed applicabile solo al tributo.
Tasso legale 2015: 0,50% annuo
Tasso legale 2016: 0,20% annuo
Tasso legale 2017: 0,10% annuo
Tasso legale 2018: 0,3% annuo
Tasso legale 2019: 0,8% annuo
Tasso legale 2020: 0,05% annuo
Ravvedimento per omessa dichiarazione
Perché il ravvedimento operoso per omessa dichiarazione possa perfezionarsi, è necessario che la presentazione della dichiarazione ed il pagamento della sanzione pari ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione (dal 100% al 200% con un minimo di € 51,00) avvengano entro 90 giorni dal giorno di scadenza previsto per legge per la presentazione della dichiarazione omessa.
Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l'annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma dovuta a titolo di sanzione.
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2019, n. 160
- Legge (Stato Italiano) 19-12-2019, n. 157
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 18-12-1997, n. 472
- Circolare (Agenzia delle entrate) 12-10-2016, n. 42/E
- Circolare (Agenzia delle entrate) 09-06-2015, n. 23/E
- Circolare (Agenzia delle entrate) 02-08-2013, n. 27/E
- Risoluzione (Agenzia delle entrate) 23-06-2011, n. 67/E
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
Correggere errori formali relativi al pagamento con modello F24
Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento con modello F24 nel quale sono riportati dati formali errati, è possibile chiederne la correzione senza pagare alcuna sanzione.
I dati che si possono correggere sono:
- codice tributo
- periodo di riferimento
- dati del contribuente
- saldo e acconto.
NORMATIVA:
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tributi
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La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha abolito la disciplina relativa all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI).
5 per mille anno d'imposta 2018
5 per mille anno d'imposta 2019
5 per mille anno d'imposta 2020
5 per mille anno d'imposta 2020 (erogato nel 2022)
Chiedere la rateizzazione del pagamento di un tributo
Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.
Su richiesta del debitore, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute.
Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare come: lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito nei confronti del Comune.
NORMATIVA:
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Chiedere il rimborso per errato versamento
Se il contribuente ritiene di aver versato erroneamente l'imposta a favore del Comune deve presentare domanda di rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, com. 164).
La domanda va presentata al Comune verso il quale è stato effettuato il versamento dell'imposta.
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2013, n. 147
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2006, n. 296
- Legge (Stato Italiano) 24-11-1981, n. 689
- Circolare ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 14-04-2016, n. 1/DF
- Decreto ministeriale (Ministero dell'economia e delle finanze) 24-02-2016
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Nei casi di mancato pagamento di tariffe, tributi, sanzioni o altri pagamenti dovuti al Comune, Agenzia delle Entrate-Riscossione procede alla riscossione forzata o coattiva degli importi dovuti per conto del Comune di Crotta d’Adda.
Accertamenti esecutivi
Gli avvisi di accertamento, emessi a partire dal 1 gennaio 2020, contengono l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla data in cui l'atto è stato notificato) ed ai sensi della legge di bilancio 2020, costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.
I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore:
-"oneri di riscossione a carico del debitore" pari al 3% delle somme dovute, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività (60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento) dell'avviso di accertamento medesimo, fino ad un massimo di € 300,00, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di € 600,00;
- "spese di notifica ed esecutive" che comprendono il costo della notifica e degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.
Su tutte le somme di qualunque natura, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dalla dati di esecutività dell'atto (60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento) e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
NORMATIVA:
- Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Regio Decreto 14/10/1910 n. 639
- Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602
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Tassa Rifiuti (TARI)
TARI è l'acronimo di "Tassa Rifiuti", è la tassa comunale sui rifiuti destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Chi la deve pagare?
È necessario pagare la TARI se si possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):
- locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
- aree scoperte, ossia tutte quelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale adibiti a qualsiasi uso
che producono rifiuti urbani e assimilati.
Sono invece escluse:
- le aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali soggetti a Tari (per esempio: balconi e terrazze scoperte, cortili, giardini), ad eccezione di quelle operative;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.
In caso di occupazione temporanea, di durata inferiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, diritto di abitazione o superficie.
Come si calcola la TARI?
I cittadini non sono tenuti ad effettuare il calcolo. È il Comune che calcola l’ammontare della tassa e invia al contribuente l’avviso di pagamento.
La base di calcolo della TARI è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la TARI viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi (Tarsu o Tares), salvo intervenute variazioni.
Per il calcolo della Tari si distinguono due macrocategorie di utenze (ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158):
• utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze (differenziate in sei tariffe in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare);
• utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere (suddivise in 30 categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti).
A loro volta ciascuna delle macrocategorie sono assoggettate a tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti:
- una quota fissa, determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare ai costi di investimento per le opere e relativi ammortamenti;
- una quota variabile, rapportata ai costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti.
L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale (D. Lgs. 30/12/1992, n, 504, art. 19), pari al 5% dell'importo della tassa.
Sulla TARI non è applicata l'IVA.
Calcolare la TARI per una utenza domestica
La tassa annua viene così calcolata:
sommando la quota di tariffa variabile al prodotto risultante dalla moltiplicazione delle superfici occupate (espresse in metri quadrati) per la quota di tariffa fissa, ovvero
quota tariffa variabile + (superfici occupate in m2 x quota tariffa fissa)
L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale, pari al 5% dell'importo della tassa.
Calcolare la TARI per una utenza non domestica
La tassa annua viene così calcolata:
moltiplicando la somma della quota di tariffa fissa e variabile per la superficie espressa in metri quadrati, ovvero:
(tariffa fissa + tariffa variabile) x superfici occupate in m2
L'importo della tassa viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale, pari al 5% dell'importo della tassa.
Dichiarazione TARI
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione (per la sola utenza domestica relativa all’indirizzo di residenza).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano variazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni.
La dichiarazione deve essere presentata:
- per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso sia residente, in caso contrario dall’occupante a qualsiasi titolo
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
UTENZE DOMESTICHE
La dichiarazione di inizio occupazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali;
d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
UTENZE NON DOMESTICHE
La dichiarazione di inizio occupazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc..., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
La denuncia di inizio occupazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali.
La dichiarazione di occupazione di locali presentata è sempre valida finché il contribuente non presenta un'altra dichiarazione.
Qualsiasi variazione della dichiarazione originale (cambi di indirizzo, cessazioni, variazioni ad esclusione di quelle riguardanti il numero dei componenti) deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione.
Domanda di rimborso per errato versamento
La domanda di rimborso deve essere obbligatoriamente presentata entro cinque anni dal giorno del pagamento al Comune presso il quale è stato effettuato il versamento dell'imposta.
NORMATIVA:
- Legge (Stato Italiano) 27-12-2013, n. 147
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 18-12-1997, n. 472
- Decreto legislativo (Stato Italiano) 30-12-1992, n. 504
- Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 27-04-1999, n. 158
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
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PER L'ANNO 2020 IL PAGAMENTO DELLA TASI NON E' DOVUTO
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito l'Imposta Municipale Propria (I.M.U) ed il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), di cui all'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), disciplinata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Nulla è pertanto dovuto a titolo di TASI 2020.
Le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 relative alla I.U.C. restano applicabili relativamente alla definizione dei rapporti tributari relativi alle annualità pregresse.
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Tributi
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sudati dr.ssa Serena Tel. 0372 722880 e-mail: finanziario@comune.crottadadda.cr.it
FUNZIONARIO SUPPLENTE: Grassi dr. Raffele Pio, Segretario Comunale - Tel. 0372 722880 e-mail: protocollo@comune.crottadadda.cr.it
RENDICONTI DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE
5 per mille anno d'imposta 2021 (erogato nel 2023)
CALCOLO e RAVVEDIMENTO IMU e TARI
Lo strumento di calcolo è un servizio gratuito esterno, pertanto il Comune di Crotta d'Adda non è responsabile di eventuali inesattezze o errori nella compilazione.
- L'utente con l'utilizzo dell'applicazione solleva il Comune di Crotta d'Adda da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso dell'applicazione stessa.
- L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza prima di procedere con il pagamento.
- In caso di incertezze si invita sempre alla verifica dei calcoli con l'ausilio di un professionista.
Documento approvazione tariffe TARI 2022 disponibile a questo indirizzo
Un breve guida su come utilizzare lo strumento di calcolo online dell'IMU 2022 è disponibile a questo indirizzo
Dopo aver completato il calcolo con lo strumento online compila e stampa in formato pdf il tuo modello F24 per il pagamento. Ricorda sempre che in caso di incertezze o dubbi si invita sempre alla verifica dei calcoli con l'ausilio di un professionista o con una semplice telefonata agli uffici comunali nei giorni di apertura.
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