Ufficio Tecnico
Responsabile: Sebastiano Baroni
Referente: Geom. Paola Magnani
Orari di apertura al pubblico
Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
Telefono 0372722880 Fax 0372722671
Email tecnico@comune.crottadadda.cr.it
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PER PRESENTARE UNA PRATICA EDILIZIA
Con l’entrata in vigore del dlgs 222/2016 che apporta modifiche al dpr 380/2001, scompaiono definitivamente la DIA, la super DIA e la CIL. Restano in vigore i seguenti procedimenti per la presentazione di pratiche edilizie.
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Modulistica edilizia unificata Regione Lombardia
Informazioni sul procedimento
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.
In particolare, come previsto dall’art. 10 del dpr 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:
- gli interventi di nuova costruzione
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
- portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- limitatamente alle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso,
- comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
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Informazioni sul procedimento
La super SCIA in alternativa al permesso di costruire può essere utilizzata per i seguenti interventi:
- Ristrutturazione edilizia;
- Nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi.
- Nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche se regolate da piani attuativi o da accordi negoziali assunti come piani attuativi, contenenti disposizioni plano-volumetriche, tipologie, formali e costruttive, approvate dal Comune. Qualora i piani, siano stati approvati prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, deve essere redatto un atto di ricognizione, entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza di tale atto, può essere consegnato il progetto di costruzione con allegata la relativa relazione tecnica attestante l'esistenza del piano attuativo.
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Informazioni sul procedimento
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:
- interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
- non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
- non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
- limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
- non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
- le varianti a permessi di costruire che
- non incidono su parametri urbanistici e volumetrie
- non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
- non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire
Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
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Informazioni sul procedimento
La caratteristica peculiare della categoria di interventi soggetti alla CILA è la natura residuale: la comunicazione è utilizzabile ogni qualvolta siamo dinanzi a un intervento non riconducibile alle ipotesi previste in Edilizia Libera, dal Permesso di Costruire o dalla SCIA
In ogni caso, come evidenziato dalla giurisprudenza e come, peraltro, facilmente evincibile anche dal testo dell’art. 6 bis citato, “in linea di principio gli interventi sottoposti a CILA devono essere sempre effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici”. Volendo esemplificare, devono ritenersi sottoposti a CILA:
– gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
– il restauro e risanamento conservativo leggero, ossia non riguardante parti strutturali dell’edificio;
– gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
– le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato);
– i movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
– la realizzazione di serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura;
– la realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.
Procedimento di presentazione (A BREVE ONLINE)
Informazioni sul procedimento
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività art. 23, comma 1 D.P.R. 380/2001 o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 3, 34 comma 1 del D.P.R. 380/2001, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (rif. art. 36, comma 1 DPR 380/2001).
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, o, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’art. 16 DPR 380/2001. Nell’ipotesi di intervento in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Procedimento di presentazione
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- Autorizzazione paesaggistica ordinaria
- Esame paesistico progetti ordinario
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- Autorizzazione paesaggistica semplificata
- Esame paesistico progetti semplificato
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Informazioni sul procedimento
Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica.
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
- procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.lgs 42/2004 ed in vigore dall'1 gennaio 2010 e per il quale è previsto l’acquisizione del parere della Commissione locale per il paesaggio;
- procedimento in forma semplificata, introdotto dal DPR 13/02/2017 n.31 per gli interventi di lieve entità.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica esclusivamente gli interventi dell’allegato "A" del D.P.R. 13/02/2017, n.31, art.2 comma 1. Per tali interventi, il tecnico incaricato è tenuto a presentare, contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo, la dichiarazione di intervento realizzabile senza autorizzazione paesaggistica (sul sito di www.impresainungiorno.gov.it). Se dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulta non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del D.P.R. n.445/2000).
Procedimento di presentazione (A BREVE ONLINE)
Scarica il glossario di edilizia libera con indicazione di tutti i lavori ammessi
Scarica il modulo per la comunicazione inizio attività libera
Informazioni sul procedimento
Il 22 febbraio 2018 è stato adottato un Accordo, siglato in Conferenza Unificata Stato-Regioni, che approva l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera.
Il Glossario relativo all’edilizia libera contiene, nello specifico, l’elenco delle principali “opere” che possono essere realizzate liberamente e i corrispondenti “elementi” oggetto di intervento
Occorre tuttavia rispettare le norme relative a:
- antisismica
- sicurezza
- antincendio
- questioni igienico-sanitarie
- efficienza energetica
- tutela dal rischio idrogeologico
- codice dei beni culturali e del paesaggio
Procedimento di presentazione (A BREVE ONLINE)
Modulistica edilizia unificata Regione Lombardia
Informazioni sul procedimento
É la comunicazione scritta da inviare o consegnare all'Ufficio Tecnico del Comune attestante l'avvio dei lavori richiesti nell'oggetto della Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia o Denuncia di Attività presentata. Può essere fatta dal proprietario o dal progettista incaricato all'avvio effettivo dei lavori e comunque solo dopo aver ricevuto l'Atto di Concessione o Autorizzazione Edilizia
Procedimento di presentazione (A BREVE ONLINE)
Modulistica edilizia unificata Regione Lombardia
Informazioni sul procedimento
La CFL (comunicazioni fine lavori) è la comunicazione che viene effettuata dal titolare dell’attività edilizia all’amministrazione comunale (generalmente lo Sportello unico per l’edilizia), con la quale si trasmette la data esatta in cui le opere sono terminate.
La CFL può essere parziale o totale.
Procedimento di presentazione (A BREVE ONLINE)
ALTRI TIPI DI RICHIESTE
Oltre alle procedure sopra indicate, le attività edilizie private su suolo pubblico nel territorio comunale sono soggette a richieste presso questo ufficio, attraverso la modulistica messa a disposizione qui di seguito. Tutti i documenti debitamente compilati devono essere presentati presso questo ufficio nei giorni di apertura o presso l'ufficio protocollo.
I professionisti, ai fini della loro tutela, possono chiedere alle amministrazioni competenti pareri preventivi riguardanti i progetti (anche se tali espressioni non sostituiscono il parere di cui al D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico in materia edilizia) art. 5 e non sostituiscono autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni previste dall’art. 19 della L. 241/90, riformulato dall’art. 49 c. 4-bis della L. 122/10).
Il parere espresso consentirà al professionista di asseverare la conformità igienico sanitaria con la sicurezza di non incorrere in eventuali sanzioni come previste dalla normativa vigente
In caso di malfunzionamento, ricordiamo che la modulistica ASL di domanda è disponibile anche sul sito ufficiale dell'ATS Valpadana
Modulo richiesta di Parere Preventivo (pdf 61.6 Kb)
Parere Igienico Sanitario Insediamenti abitativi - Modello E1 (pdf 1.74 mb)
Parere Igienico Sanitario Insediamenti agricoli - Modello E2 (pdf 6.53 mb)
Parere Igienico Sanitario Insediamenti produttivi - Modello E3 (pdf 2.07 mb)
A termini dell’art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., qualora il titolare del Permesso di Costruire non riesca ad iniziare i lavori entro un anno dalla data di rilascio del titolo o terminare i lavori entro tre anni dalla data di inizio lavori, potrà avanzare richiesta motivata di proroga pari a 30 giorni prima dello scadere degli stessi.
Occorre pertanto richiede la concessione della proroga mediante compilazione dell’allegato modulo
Il Certificato di Destinazione Urbanistica (spesso chiamato semplicemente C.D.U.) consiste in un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione (tipicamente gli Uffici Tecnici Comunali) che contiene le indicazioni urbanistiche che riguardano gli immobili, più precisamente il fabbricato o il terreno interessato dal certificato. Le indicazioni urbanistiche riportate in esso vengono estrapolate dal Piano Urbanistico Comunale oppure dal Piano Regolatore Generale, dalle cartine tecniche regionali più precisamente.
Per occupazione temporanea di suolo pubblico si intende un’occupazione estesa fino a 14 giorni per:
- traslochi
- lavori edili
- spazio libero per manovra mezzi
- lavori stradali
- lavori su facciate
Tutte le occupazioni effettuate su:
spazi ed aree pubbliche (verde compreso) appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio sono soggette:
- alla concessione per l’occupazione di suolo pubblico (Osp)
- al pagamento di un canone (Cosap).
Il canone Cosap è calcolato in base a:
- importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali si effettua l'occupazione
- superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari
- durata dell’occupazione, così come indicata nell’atto di concessione, espressa in giorni
- valore economico della disponibilità dell’area, sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione.
Per l’ottenimento dell’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico occorre presentare al Comune la relativa domanda secondo lo schema appositamente predisposto in distribuzione presso il Settore Reti e Impianti Tecnologici o direttamente scaricabile dal sito del Comune.
Alla domanda, nella quale andranno indicate, oltre alle generalità del richiedente, la data di inizio e fine lavori, deve essere allegata la seguente documentazione:
- Estratto di mappa in scala 1:2000
- Planimetria in scala adeguata con l’individuazione dell’area oggetto di intervento
- Copia dell’autorizzazione all’allacciamento alla fognatura (solo in caso di allacciamento alla fognatura)
Considerato che il nostro immobile è parte integrante di un determinato paesaggio le pareti degli immobili poste in determinate zone del territorio comunale identificate da Piano Regolatore Vigente dovranno adeguarsi alle regole predisposte dall’ufficio tecnico del Comune.
Scarica la tavolozza dei colori
Scarica il modulo di richiesta autorizzazione tinteggiatura
La voltura consiste nel cambio di intestatario della pratica ediliziza approvata, che sia un Permesso di Costruire o una SCIA. Si richiede quando un soggetto diventa nuovo proprietario di un immobile e chiede di poter proseguire/subentrare nello svolgimento dei lavori oggetto del Permesso di Costruire presentato.
E' un documento che attesta quante persone possono abitare in un alloggio. Tale idoneità è rilasciata con riferimento sia ai requisiti minimi di superficie dello stesso, in relazione al numero degli occupanti, sia in ordine alle caratteristiche igienico sanitarie.
E' indispensabile per tutti coloro che vogliono ottenere:
- nulla osta per ricongiungimento familiare con il proprio nucleo familiare (art. 29 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e art. 6 comma 1 lettera c) del D.P.R. 394/1999;
- permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 30 del Decreto Legislativo n. 286/1998);
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - ex carta di soggiorno (art. 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 e articolo 16 del D.P.R. 394/1999);
- contratto di Soggiorno per lavoro subordinato da sottoscrivere con il datore di lavoro (art. 5 bis del Decreto Legislativo n. 286/1998 e art. 8 bis del D.P.R. 394/1999 - primo ingresso);
- contratto di Soggiorno per lavoro subordinato da sottoscrivere con il datore di lavoro (art. 5 bis del Decreto Legislativo n. 286/1998 e art. 8 bis del D.P.R. 394/1999 - cittadini stranieri già presenti e regolarmente soggiornanti in Italia);
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 26 del Decreto Legislativo n. 286/1998);
- per le altre fattispecie previste da norme di legge.
Nel corso del sopralluogo propedeutico al rilascio dell'Attestato vengono verificate le caratteristiche dell'alloggio, sia per quanto riguarda i requisiti minimi di superficie dello stesso in relazione al numero degli occupanti, sia in ordine alle caratteristiche igienico sanitarie, con riferimento al D.M. 5 luglio 1975 ed alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 621 del 22 settembre 2015.
Nel corso del sopralluogo vengono inoltre verificati i requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 37/2008, ed in particolare:
- la presenza ed il corretto funzionamento di idoneo ed adeguato interruttore differenziale "Salvavita" sull'impianto elettrico;
- la presenza, nel caso di riscaldamento autonomo, della dichiarazione di conformità della caldaia ed il libretto di manutenzione impianto con avvenuto controllo dell'impianto nell'anno in corso o ultimo anno utile.
UTILITA' PER PRATICHE EDILIZIE
In questa sezione sono raccolti tutti i documenti che non servono propriamente per presentare pratiche edilizie, ma che in ogni caso forniscono informazioni preziose per ii tecnici al fine di una corretta compilazione delle stesse.
I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per una determinata attività che esso svolge in favore del soggetto che richiede una prestazione agli uffici e perciò è tenuto a pagare di tasca propria questo ulteriore corrispettivo.
Gli oneri di urbanizzazione sono i corrispettivi dovuti per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie. Hanno la funzione di far partecipare il costruttore ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la costruzione ne ritrae. Vanno quindi corrisposti solo nel caso in cui l’intervento determini un aumento del carico urbanistico e la necessità da parte del Comune interessato di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione con l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.
Con il recente decreto relazione tecnica attuativo della legge 90 vengono definiti tre nuovi schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ex legge 10, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
- nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
- riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici
- riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Gli schemi, con le dovute differenze date dalle diverse tipologie di intervento, contengono le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi competenti:
- Informazioni generali
- Fattori tipologici dell’edificio
- Parametri climatici della località
- Dati tecnici e costruttivi dell’edificio e delle relative strutture
- Dati relativi agli impianti (impianti termici, fotovoltaici, solari termici, di illuminazione, ecc.)
- Principali risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambio d’aria, indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione)
- Elementi specifici che motivano deroghe a norme vigenti
- Documentazione allegata
- Dichiarazione di rispondenza
Il primo schema da seguire per la Relazione Legge 10 di cui all’Allegato 1 del decreto, riguarda:
- nuove costruzioni
- ristrutturazioni importanti di primo livello
- edifici a energia quasi zero.
Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.
Gli edifici a energia quasi zero sono fabbricati ad altissima prestazione energetica e fabbisogno energetico molto basso, quasi nullo, coperto in larga misura da fonti rinnovabili, compresa l’energia da rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
Il secondo schema di Relazione legge 10, di cui all’Allegato 2 del decreto, riguarda i lavori relativi a:
- riqualificazione energetica di costruzioni esistenti
- ristrutturazioni importanti di secondo livello
- riqualificazione dell’involucro edilizio e degli impianti termici
Per ristrutturazioni importanti di secondo livello si intendono interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo o interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna.
Il terzo schema di relazione legge 10 di cui all’Allegato 3 del decreto, riguarda:
i lavori relativi alla riqualificazione energetica degli impianti termici.Un edificio è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici, quando vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo su impianti aventi proprio consumo energetico.
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